Ordinanza n. 42/1959
Altra decisione · depositata il 09/07/1959 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre
1951, n. 1410, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1958 dal
Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Solima
Rosario e Luigi e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al
n. 37 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 novembre 1958.
Udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Cesare Gabriele e il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò.
Ritenuto che nel giudizio promosso dai signori Solima Rosario e
Luigi contro l'Opera per la valorizzazione della Sila il Tribunale di
Cosenza emetteva il 9 luglio 1958 un'ordinanza di rinvio degli atti
alla Corte costituzionale, perché giudicasse della legittimità
costituzionale dei decreti legislativi di scorporo 18 dicembre 1951, n.
1410, e 18 dicembre 1951, n. 1423, emanati in attuazione della legge
12 maggio 1950, n. 230, sulla colonizzazione dell'Altipiano silano e
dei territori ionici contermini;
che questa Corte si è pronunciata con sentenza di pari data
limitatamente alle questioni relative alla legittimità costituzionale
del decreto legislativo n. 1423, riflettente l'espropriazione di
terreni nel Comune di S. Sofia d'Epiro ed a quelle relative alla
legittimità costituzionale della legge 230, in attuazione della quale
il decreto stesso è stato emanato;
Considerato che, in ordine al decreto 18 dicembre 1951, numero
1410, relativo alle espropriazioni eseguite nel Comune di Bisignano in
testa al defunto Vincenzo Solima, dante causa degli attori del giudizio
a quo, non risultano sufficientemente accertati nell'ordinanza di
rimessione, ai fini della dimostrazione della rilevanza, taluni punti
di fatto che interessano alcune delle questioni proposte;
che la prima di tali questioni riguarda il fatto che il piano
particolareggiato di espropriazione, redatto dall'Opera Sila ai sensi
dell'art. 3 della legge 230 e posto in pubblicazione ai sensi dell'art.
4, indicava come intestatari dei terreni da espropriare i germani
Vincenzo e Francesco Solima (comproprietari pro indiviso dei fondi in
questione, congiuntamente - a quanto assumono gli attori del giudizio a
quo - col cugino Eugenio Solima, il quale peraltro non è indicato in
alcun modo neL piano), mentre invece il decreto legislativo di scorporo
approvava il piano (art. 1) e operava l'espropriazione (art. 2) "nei
confronti della ditta Solima Vincenzo fu Rosalbino";
che la seconda questione riguarda il fatto che l'espropriazione
avrebbe colpito certi terreni di proprietà comune in danno di uno solo
dei comproprietari (Vincenzo Solima), in contrasto con l'asserito
principio - che sarebbe presupposto anche dalla legge n. 230 -, secondo
il quale all'ente espropriante non sarebbe consentito espropriare "una
quota indivisa";
che i punti di fatto che non risultano sufficientemente accertati
nell'ordinanza del giudice a quo, sono i seguenti: 1) se contenesse una
intestazione e a chi fosse effettivamente intestato il piano di
scorporo a suo tempo redatto dall'Opera Sila e posto in pubblicazione
nel Comune di Bisignano; 2) quali fossero le complessive consistenze
terriere al 15 novembre 1949 di ciascuno dei germani Vincenzo e
Francesco Solima; 3) a chi effettivamente appartenessero e a chi
fossero intestati in catasto al 15 novembre 1949 i terreni espropriati
col decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI
FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte