Ordinanza n. 42/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1967 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46d.P.R. 1032/1960
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 1legge 741/1959
citata
- art. 136Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli
impiegati addetti all'industria edilizia e affini, recepito nel D.P.R.
14 luglio 1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre
1966 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente fra
Perlini Francesco e Torazzi Giovanni, iscritta al n. 223 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12 del 14 gennaio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del
Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di
rimessione, indicata in epigrafe, la medesima questione, proposta anche
da altro giudice, è stata decisa con la sentenza di questa Corte n. 9
del 1 febbraio 1967, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032,
per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli
impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone
l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, per
violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione
all'art. 76 della Costituzione;
che pertanto tale disposizione ha cessato di avere efficacia e non
può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
detta sentenza (artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87
del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del D. P. R. 14 luglio 1960, n.
1032, per la parte in Cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli
impiegati addetti all'industria edilizia ed affini.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte