Ordinanza n. 42/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/02/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 1d.l. 12/1977
- art. 1-bisd.l. 12/1977
- art. 39d.l. 12/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore del referendum
abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 (Norme
per l'applicazione dell'indennità di contingenza) convertito in legge
31 marzo 1977, n. 91, nei confronti dell'Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte di cassazione, in relazione all'ordinanza di
questo ufficio in data 3 giugno 1982 (con la quale è stato disposto
che le operazioni della consultazione elettorale già indetta per il 13
giugno 1982 non avessero più corso), giudizio iscritto al n. 29
r.a.c..
Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli
artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme per
l'applicazione dell'indennità di contingenza"), convertito con
modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, ha, con ricorso
depositato presso la Cancelleria della Corte il 10 giugno 1982,
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio Centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione, in relazione
all'ordinanza con la quale detto Ufficio aveva disposto, in data 3
giugno 1982, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 25 maggio
1970, che le operazioni della relativa consultazione elettorale già
indetta per il 13 giugno 1982 non avessero più corso, dovendo le
statuizioni di legge sottoposte a referendum ritenersi abrogate dalla
legge 29 maggio 1982, n. 297, sopravvenuta nelle more del procedimento
referendario;
che si assume la sussistenza dei requisiti prescritti per la
rituale instaurazione della prospettata controversia, e precisamente:
a) sotto il profilo soggettivo, si deduce la legittimazione dei
promotori del referendum a sollevare il conflitto e la legittimazione
passiva dell'organo decidente, nei confronti del quale è prodotto il
ricorso;
b) sotto il profilo oggettivo, si asserisce, poi, che l'impugnata
decisione dell'Ufficio Centrale lede la sfera costituzionalmente
garantita ai ricorrenti, con il risultato di "vanificare" il principio
della sovranità popolare, perché adottata "in evidente contrasto con
i canoni ermeneutici indicati" in altra pronuncia di questa Corte
(sentenza n. 68/78): e si soggiunge che, sebbene l'oggetto della
richiesta referendaria fosse l'abrogazione non dell'intera legge, ma di
sue puntuali statuizioni (artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n.
12), l'Ufficio Centrale ha condotto l'indagine, ad esso demandata ex
art. 39 della legge n. 352 del 1970, sui principi ispiratori della
disciplina posta rispettivamente in dette statuizioni e nella
successiva legge 29 maggio 1982, n. 297, laddove avrebbe dovuto
scendere all'esame della compatibilità tra i singoli disposti
dell'anteriore normativa e della nuova. Detto Ufficio avrebbe inoltre
trascurato che i commi secondo e terzo dell'art. 5 della legge n.
297/82, recanti le disposizioni transitorie, rivelano l'intento del
legislatore di non abrogare sostanzialmente la normativa già investita
della richiesta di referendum;
ritenuto che alla Corte viene pertanto richiesto in via preliminare
di dichiarare ammissibile il conflitto così proposto ed in via
definitiva di annullare l'impugnata ordinanza dell'Ufficio Centrale;
considerato che la Corte è chiamata in questa fase a deliberare
senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista
la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua
competenza, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di
ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, anche su questo
punto, istanze ed eccezioni; che secondo la giurisprudenza di questa
Corte occorre al riguardo verificare se concorrano i requisiti di
ordine soggettivo ed oggettivo prescritti dal comma primo dell'art. 37
della legge n. 87 del 1953: e cioè, se il conflitto sorga fra gli
organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di attribuzioni,
determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali;
considerato, quanto al possibile oggetto della controversia qui
prospettata, che la Corte ha in precedenti pronunzie dichiarato
l'inammissibilità del ricorso esperito dai promotori dell'abrogazione
popolare per conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio
Centrale, in relazione all'ordinanza con la quale detto organo aveva,
come nella specie, disposto la cessazione della procedura referendaria
in corso: l'Ufficio Centrale risulta infatti investito del potere di
dichiarare cessate le operazioni afferenti al referendum, una volta
soddisfatto il duplice presupposto che esso abbia prima della
decisione: a) sentite i presentatori e promotori della richiesta di
abrogazione popolare, b) esaminato se ricorrano gli estremi perché il
quesito referendario sia trasferito dalle disposizioni che ne formavano
l'oggetto iniziale alle altre, sopravvenute nelle more della procedura;
mentre rimane precluso alla Corte di censurare il modo come l'Ufficio
Centrale esercita nel merito il potere decisorio ad esso così
attribuito, in via definitiva ed esclusiva, appositamente al fine di
tutelare, in tutta la sua possibile estensione la sfera che i
ricorrenti assumono lesa (cfr. sentenze 69/78 e 30 e 31/80);
considerato, infine, che identica conclusione soccorre sotto ogni
riguardo per il caso in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per il conflitto di attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte