Ordinanza n. 42/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"),
promossi con due ordinanze emesse il 30 ottobre 1985 dal Pretore di
Monza, ed iscritte rispettivamente ai nn. 145 e 146 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Monza, con due ordinanze di identico
contenuto, entrambe del 30 ottobre 1985, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), nella parte in cui
impone a chi proponga opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione
senza farsi rappresentare da un procuratore, di dichiarare la
residenza (ovvero di eleggere domicilio) nel Comune ove ha sede il
Pretore adito e non già in un qualsiasi Comune del circondario;
che secondo il giudice a quo la disposizione censurata violerebbe
il principio di eguaglianza poiché, nell'ambito del giudizio di
opposizione contro l'ordinanza che ingiunge il pagamento di una
sanzione pecuniaria per una infrazione depenalizzata, essa porrebbe
l'onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel Comune
sede del Pretore adito soltanto a carico della parte che si difende
personalmente, mentre le comunicazioni e le notificazioni alla parte
rappresentata da un procuratore esercente nella circoscrizione del
Tribunale ove ha sede il Pretore adito vengono sempre effettuate
nello studio professionale del procuratore, in qualsiasi Comune della
circoscrizione esso sia posto;
che ad avviso del giudice rimettente la disposizione denunciata
attuerebbe per la parte che si difende personalmente una forma di
conoscenza legale fittizia delle notificazioni ed addosserebbe al
soggetto privo di assistenza legale una iniziativa di informazione
eccessivamente onerosa, violando così il diritto di difesa garantito
dall'art. 24 della Costituzione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile la questione di
legittimità costituzionale formulata con riferimento all'art. 3
della Costituzione ed infondata la seconda questione, prospettata in
relazione all'art. 24 della Costituzione;
Considerato che entrambe le ordinanze trattano la stessa questione
e che i relativi giudizi possono essere riuniti;
che nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione
di pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni depenalizzate, le
modalità di effettuazione delle notificazioni nei confronti della
parte che si difende personalmente e nei confronti della parte
rappresentata e difesa da procuratore legale iscritto nella
circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Pretore adito,
rispondono ad obiettive esigenze di semplicità e di speditezza che
ben possono essere realizzate attraverso differenziati regimi di
notificazione;
che, in particolare, le diversità riscontrabili tra la
disciplina delle notificazioni alla parte che non nomina un
procuratore ed a quella costituita a mezzo di procuratore legale non
violano l'art. 3 della Costituzione, in quanto esse rispecchiano le
differenze esistenti tra la situazione del soggetto che sceglie di
difendersi personalmente, ed è perciò interessato a seguire gli
sviluppi di un'unica vicenda processuale e la situazione del soggetto
che, avendo optato per l'assistenza di un legale, ha diritto di
attendersi che quest'ultimo sia in condizione di svolgere
efficacemente l'attività professionale in sua difesa;
che il regime di notificazione previsto dalla norma impugnata
non rende né impossibile né eccessivamente gravoso l'esercizio del
diritto di difesa ma si inserisce razionalmente nell'ambito di una
normativa diretta a snellire e semplificare le procedure relative
alle infrazioni di lieve entità, "depenalizzate";
che per le suesposte ragioni le questioni vanno dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte