Ordinanza n. 42/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 275legge 440/1994
- art. 2legge 440/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-bis e 3-ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del
decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di
procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di
misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con ordinanze
emesse il 16 luglio 1994 (n. 2 ordinanze) e il 18 luglio 1994 dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i
minorenni di Bari, il 18 luglio 1994 dal Pretore di Asti e il 15
luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ivrea nei procedimenti penali rispettivamente a carico
di Caputo Gaetano, Berlingerio Bruno, Milenkovic Rosida ed altri,
Scalinci Robertino, Carbone Lorenzo ed altri, iscritte ai nn. 629,
630, 631, 650 e 696 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 45, 49, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale per i minorenni di Bari con due ordinanze del 16 luglio
1994 e con un'ordinanza del 18 luglio 1994 ed il Pretore di Asti con
ordinanza del 18 luglio 1994, hanno sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
275, commi 3- bis e 3-ter, del codice di procedura penale, come
introdotti dall'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440
(Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione
dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa);
e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Ivrea con ordinanza del 15 luglio 1994 ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 112 e 77 della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440;
Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte questioni
identiche o analoghe, donde la riunione dei relativi giudizi;
che il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, non è stato
convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, e che, pertanto, in
conformità della giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo,
ordinanza n. 430 del 1994), le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3- bis e 3-ter, del
codice di procedura penale, e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio
1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di
semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di
difesa), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 77 e 112 della
Costituzione, dal Giudice delle indagini preliminari presso il
Tribunale per i minorenni di Bari, dal Pretore di Asti e dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte