Ordinanza n. 42/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/03/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1,
del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1994 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Rovigo sul ricorso proposto da
S.I.C.C. S.p.a. contro l'Ufficio delle imposte dirette di Rovigo,
iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che nel corso di un giudizio d'appello avverso la
decisione della Commissione tributaria di primo grado di Rovigo, la
Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, con ordinanza del
14 novembre 1994, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 32,
comma 1, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria):
che la disposizione denunciata stabilisce che "Le dichiarazioni
integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto,
da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le
maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo
e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e
istanze non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai
contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme
degli articoli precedenti";
che, ad avviso della Commissione rimettente, tale disposizione
non consentirebbe che le dichiarazioni integrative presentate ai
sensi dell'art. 16 del citato decreto-legge n. 429 del 1982 possano
essere modificate - a seguito della sentenza n. 175 del 1986 di
questa Corte e della conseguente nullità degli accertamenti
notificati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge -
in dichiarazioni integrative presentate a norma dell'art. 19 del
medesimo decreto-legge n. 429 del 1982 e come tali liquidate dagli
uffici finanziari;
che si verrebbe così a trattare nello stesso modo i contribuenti
ai quali sia stato notificato un valido avviso di accertamento e
quelli destinatari di un avviso di accertamento nullo per effetto
della citata sentenza n. 175 del 1986;
che tale uniformità di trattamento sarebbe del tutto
irragionevole ed immotivata e, pertanto, lesiva del principio
costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione
prospettata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta priva di
qualsiasi elemento di individuazione della fattispecie oggetto del
giudizio principale e non prospetta una sia pur sintetica motivazione
della rilevanza della questione che risulta solo apoditticamente
affermata:
che, pertanto, la questione deve essere ritenuta manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.-l. 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Rovigo, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte