Ordinanza n. 42/2001
Altra decisione · depositata il 14/02/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.l. 384/1992
usata come parametro
- art. 36d.lgs. 455/1946
- art. 2d.lgs. 455/1946
- art. 36d.P.R. 1074/1965
- art. 2d.P.R. 1074/1965
citata
- art. 16legge 438/1992
- art. 16d.l. 557/1993
- art. 47legge 133/1994
- art. 3legge 85/1995
- art. 12d.l. 323/1996
- art. 18d.l. 155/1993
- art. 40legge 87/1953
- art. 2legge 662/1996
- art. 7d.l. 669/1996
- art. 18legge 438/1992
- art. 16legge 243/1993
- art. 9d.l. 565/1995
- art. 3legge 662/1996
- art. 7legge 662/1996
- art. 36d.l. 669/1996
- art. 1legge 662/1996
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 23legge cost. 1/1948
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto 23 dicembre 1997 emanato dal Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, recante: "Modalità di
attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito
derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della
Regione Sicilia, emanati dal 1992", promosso con ricorso della
Regione Sicilia, notificato il 15 maggio 1998, depositato in
cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 13 del registro
conflitti 1998.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi l'avv. Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e
l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ricorso notificato il 15 maggio 1998 e
depositato il 23 maggio 1998 la Regione Siciliana ha promosso
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri, in riferimento al decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997
(Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997
del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate
finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992);
che la Regione ricorrente impugna il predetto decreto
ministeriale ritenendolo lesivo delle attribuzioni regionali in
materia finanziaria di cui all'art. 36 dello statuto speciale e
all'art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, chiedendone l'annullamento "nella parte in cui
sottrae alla Regione Siciliana, con effetto dal 1° gennaio 1997,
quote di gettito tributario arbitrariamente incluse tra le nuove
entrate riservate all'erario statale, in forza dei provvedimenti
normativi di cui il decreto censurato costituisce attuazione";
che, secondo la Regione Siciliana, l'impugnato decreto
estenderebbe indebitamente le previsioni normative alla cui
attuazione esso è inteso, e relative alla riserva a favore
dell'erario statale delle nuove entrate derivanti da numerosi
provvedimenti legislativi succedutisi dal 1992 al 1996, e
interpreterebbe dette previsioni in modo contrastante con lo statuto
e le norme di attuazione, sottraendo così alla Regione medesima
quote di gettito tributario ad essa spettanti;
che la ricorrente chiede altresì preliminarmente di
sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 40
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che siano rigettati il ricorso e l'istanza di
sospensione;
che questa Corte, con sentenza n. 98 del 2000, pronunciandosi
su distinti ricorsi per illegittimità costituzionale promossi dalla
Regione Siciliana, ha dichiarato la illegittimità costituzionale
degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e
dell'art. 7, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669
(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 -
disposizioni che stabiliscono la riserva a favore dell'erario statale
delle nuove entrate derivanti dai provvedimenti legislativi in cui
esse sono inserite, e alla cui attuazione provvede, in uno con altre
analoghe clausole di riserva all'erario, il decreto impugnato nel
presente giudizio - "nella parte in cui dette disposizioni, nello
stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con
decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione
Siciliana al relativo procedimento";
che, con ordinanza 13-18 aprile 2000, questa Corte,
considerato che, a seguito delle predetta sentenza n. 98 del 2000, il
decreto impugnato, ancorché non censurato dalla ricorrente sotto
questo profilo, risulta, pro parte in contrasto con le norme
legislative che ne disciplinano il procedimento di formazione, ha
disposto il rinvio del giudizio ad una nuova udienza, nelle quali le
parti potessero esprimersi in ordine alla permanenza del loro
interesse alla definizione nel merito del giudizio medesimo;
che, con atto depositato il 22 giugno 2000, la Regione
ricorrente ha sollevato "in via incidentale" questione di
legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni legislative,
contenenti clausole di riserva all'erario statale di nuove entrate,
alle quali, pure, il decreto impugnato dà attuazione, affermando che
anche nei confronti di queste varrebbero le stesse censure che hanno
condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale
delle disposizioni oggetto della sentenza n. 98 del 2000:
art. 13, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992,
n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di
pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
art. 18, comma 7, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155
(Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;
art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica); art. 16, comma 2, del
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi
correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
art. 47 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85;
art. 3, comma 241, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1995, n. 565 (Misure
di completamento della manovra di finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (recte: art. 2,
comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui
fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1995, n. 565, non
convertito in legge);
art. 12 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323
(Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
che, in subordine, la Regione chiede che questa Corte sollevi
d'ufficio, dinanzi a sé, questione incidentale di legittimità
costituzionale delle citate disposizioni legislative;
che, dalle deduzioni delle parti e dalle acquisizioni
documentali effettuate in vista ed in occasione dell'udienza del 23
gennaio 2001, è emerso che l'atto impugnato è tuttora efficace, pur
essendosi avviato, ma non essendo ancora giunto in prossimità della
conclusione, un procedimento tendente all'adozione di un nuovo
decreto destinato a sostituirlo, mentre la Regione ha confermato il
proprio interesse alla definizione nel merito del presente giudizio;
che, con separata ordinanza in pari data, questa Corte
provvede sulla istanza, avanzata dalla ricorrente, di sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Considerato che il decreto impugnato, tuttora efficace ed
operante, è diretto a dare attuazione, a partire dal 1° gennaio
1997, a numerose disposizioni che riservano all'erario statale le
nuove entrate derivanti dai provvedimenti legislativi in cui esse
sono contenute, e per lo più demandano a decreti ministeriali la
definizione delle modalità per la loro attuazione;
che alcune fra dette disposizioni (art. 2, comma 154, e
art. 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 7 del
decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669) sono state dichiarate, con la
sentenza n. 98 del 2000, costituzionalmente illegittime, per
violazione dell'art. 36 dello statuto speciale per la Regione
Siciliana e delle relative norme di attuazione di cui all'art. 2,
primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nella parte in cui,
nel prevedere la definizione delle modalità di attuazione delle
riserve di entrate all'erario statale mediante decreti ministeriali,
non contemplavano la partecipazione della Regione Siciliana al
relativo procedimento;
che sostanzialmente identiche sono le clausole di riserva
allo Stato delle entrate, genericamente indicate, derivanti dagli
altri provvedimenti legislativi cui si è data, sotto questo profilo,
attuazione con il decreto impugnato;
che dette clausole sono accompagnate - tranne che nel caso
dell'art. 18, comma 7, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, che tace in
proposito - dalla previsione di un decreto ministeriale per la
definizione delle modalità della loro attuazione, senza però che
sia contemplata alcuna partecipazione della Regione Siciliana al
relativo procedimento, come invece ritenuto necessario, anche in
riferimento al principio di leale cooperazione fra Stato e Regione,
dalla sentenza di questa Corte n. 98 del 2000 (e cfr. anche, nello
stesso senso, sentenze n. 347 e n. 348 del 2000);
che il medesimo problema, concernente la mancata previsione
di una partecipazione della Regione al procedimento, si pone nei
riguardi del citato art. 18, comma 7, del d.l. n. 155 del 1993, in
quanto anche in questo caso l'attuazione della clausola di riserva di
entrate allo Stato sembra richiedere l'adozione, ancorché non
prevista espressamente, di provvedimenti amministrativi (infatti il
decreto in questa sede impugnato è volto anche all'attuazione di
detto art. 18, comma 7, del d.l. n. 155 del 1993), e comunque si
pongono le stesse esigenze di una attuazione alla quale non resti
estranea la Regione;
che, in definitiva, tutte le disposizioni legislative cui si
è inteso dare attuazione con il decreto impugnato sono, o già
dichiarate costituzionalmente illegittime, ovvero sospette di esserlo
per il medesimo motivo, concernente la mancanza di partecipazione
della Regione al procedimento volto alla loro attuazione;
che tale vizio, riguardando le stesse basi legali del
procedimento di formazione del decreto ministeriale, incide
radicalmente sulla legittimità del decreto medesimo, e in specie
sulla sua idoneità a ledere attribuzioni costituzionalmente
garantite della Regione Siciliana, comportando, ove accertato, "la
necessità del rinnovo del procedimento di attuazione" (sentenza
n. 347 del 2000);
che pertanto questa Corte non può esimersi, ai fini della
decisione del conflitto di attribuzione, che investe il contenuto del
decreto impugnato, dal prospettarsi e risolvere pregiudizialmente il
problema della legittimità del procedimento di formazione del
medesimo, in relazione alla legittimità costituzionale delle
disposizioni legislative che tale procedimento disciplinano in modo
esplicito, o che comunque omettono, in ipotesi, di configurare un
procedimento conforme alle esigenze costituzionali attinenti al
rapporto tra lo Stato e la Regione;
che, nella presente fattispecie, l'accertamento incidentale
della legittimità costituzionale delle ricordate disposizioni non è
precluso dal fatto che la Regione ricorrente non le abbia a suo tempo
impugnate, o non le abbia impugnate sotto questo profilo, con ricorso
in via diretta;
che, infatti, nel presente giudizio la Regione lamenta una
asserita lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente
garantite, derivante dal contenuto del decreto impugnato - che si
assume avere determinato la indebita sottrazione alla Regione di
entrate ad essa spettanti, attraverso una cattiva applicazione delle
disposizioni legislative che riservano entrate all'erario statale - e
l'accennato vizio di procedimento, che deriverebbe dalla
illegittimità costituzionale, sotto questo profilo, delle medesime
disposizioni, riguarda il modo in cui si è giunti a determinare
detto contenuto: così che, se fosse stata prevista la partecipazione
regionale al procedimento, questa avrebbe consentito un confronto
preventivo sui sollevati problemi di applicazione delle leggi,
potendo in ipotesi condurre alla composizione dei dissensi, ovvero a
motivate determinazioni da parte degli organi competenti,
suscettibili di successivo controllo in sede giurisdizionale;
che, d'altra parte, secondo quanto ha ritenuto questa Corte,
la portata del tutto generica delle clausole legislative di riserva
di entrate allo Stato (per di più accompagnata, talora, da una
esplicita clausola di salvaguardia concernente l'applicazione di esse
"in quanto non in contrasto" con le norme statutarie e di attuazione
relative alle Regioni a statuto speciale: cfr. art. 47, terzo
periodo, del d.l. n. 41 del 1995, nonché art. 3, comma 243, della
legge n. 549 del 1995, e su di esso la sentenza n. 430 del 1996) non
lascia spazio ad una definizione degli stessi problemi, attinenti
alla individuazione delle entrate riservate e ai criteri della loro
determinazione e quantificazione, in sede di giudizio di legittimità
costituzionale delle leggi contenenti dette clausole, mentre, "ove
(...), in sede applicativa, sorgesse controversia circa il carattere
di "nuova entrata tributaria attribuibile a questo o a quel gettito,
sarà in quella sede, e con gli strumenti ad essa appropriati - ivi
compreso, se del caso, il conflitto di attribuzioni - che la Regione
potrà difendere la propria autonomia finanziaria da eventuali
illegittime lesioni" (sentenza n. 98 del 2000; e cfr. anche sentenze
n. 347 e n. 348 del 2000, nonché sentenze n. 430 e n. 429 del 1996,
concernenti rispettivamente la infondatezza della questione di
legittimità costituzionale di una clausola di riserva di entrate
all'erario statale, e l'accoglimento del ricorso per conflitto di
attribuzione promosso in riferimento all'attuazione, per un
determinato aspetto, della stessa clausola);
che il presente giudizio non potrebbe dunque essere
correttamente definito, mediante pronunce concernenti singoli aspetti
del contenuto del decreto impugnato, senza il previo accertamento
della legittimità dello stesso sotto il profilo procedimentale,
accertamento condizionato a sua volta dalla risoluzione delle
questioni di legittimità costituzionale, sotto il profilo della
disciplina o della mancata disciplina del procedimento di attuazione,
delle disposizioni legislative su cui il decreto si fonda: risultando
dette questioni, per tali ragioni, rilevanti nel presente giudizio;
che dette questioni si palesano altresì non manifestamente
infondate, in riferimento alle nome statutarie e di attuazione
statutaria concernenti l'autonomia finanziaria della Regione
Siciliana (art. 36 dello statuto; art. 2 del d.P.R. n. 1074 del
1965), nonché in riferimento al principio di leale cooperazione fra
Stato e Regione, per gli stessi motivi già enunciati da questa Corte
nelle sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000, e sopra richiamati;
che deve dunque essere sollevata questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legge
19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza,
di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
dell'art. 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);
dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557
(Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno
1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, del decreto legge 23 febbraio
1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica
e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma
241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica); dell'art. 12, secondo
periodo, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni
urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui
dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro
attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la
partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento;
che il decreto legge 30 dicembre 1995, n. 565, al cui art. 9
pure il decreto impugnato afferma di dare attuazione come del resto i
successivi decreti legge 28 febbraio 1996, n. 93; 29 aprile 1996,
n. 230; 29 giugno 1996, n. 342; 30 agosto 1996, n. 449; 23 ottobre
1996, n. 547, che ne hanno reiterato il contenuto non è stato
convertito in legge e ha perso quindi efficacia sin dall'inizio,
benché il medesimo d.l. n. 565 del 1995 sia erroneamente indicato,
nelle premesse e nell'art. 1, comma 1, lettera g) dello stesso
decreto impugnato, come "convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662": mentre è vero solo che
l'art. 2, comma 164, della legge n. 662 del 1996 ha disposto che
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del d.l. n. 565 del 1995 e degli altri predetti decreti legge non
convertiti;
che, peraltro, gli effetti di detti decreti legge, fatti
salvi dall'art. 2, comma 164, della legge n. 662 del 1996, sono solo
quelli prodottisi nel periodo di provvisoria vigenza degli stessi, e
dunque nell'anno 1996, onde il decreto impugnato, che riguarda
l'attuazione delle clausole di riserva di entrate all'erario statale
dal 1997 in poi, non può fondarsi sulla menzionata clausola di
sanatoria degli effetti dei decreti legge decaduti, ma, per le nuove
entrate prese in considerazione nella tabella intitolata erroneamente
al d.l. n. 565 del 1995, deve ritenersi fondato sull'art. 2, commi da
134 a 153, della legge n. 662 del 1996, che ha riprodotto, con
effetto dal 1997, le stesse misure di incremento dell'entrata già
recate dai decreti legge decaduti, accompagnate da nuova clausola di
riserva all'erario statale (art. 2, comma 154, della stessa legge
n. 662 del 1996) e deve intendersi come attuativo di quest'ultima
disposizione;
che, tuttavia, l'art. 2, comma 154, della legge n. 662 del
1996 è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella
parte in cui non prevedeva la partecipazione della Regione Siciliana
al procedimento per la sua attuazione, con la ricordata sentenza
n. 98 del 2000, onde non v'è luogo a sollevare questione di
legittimità costituzionale, né dell'art. 9 del d.l. n. 565 del 1995
e delle corrispondenti disposizioni dei successivi decreti legge, in
quanto privi di efficacia, né della clausola di sanatoria degli
effetti di detti decreti legge decaduti, in quanto produttiva di
effetti solo per il 1996, né infine dell'art. 2, comma 154, della
legge n. 662 del 1996, in quanto già dichiarato costituzionalmente
illegittimo;
che, invece, questione di legittimità costituzionale,
analoga a quella di cui sopra, in riferimento agli stessi parametri,
deve essere sollevata nei riguardi dell'art. 18, comma 7, del decreto
legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della
riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si proceda con
la partecipazione della Regione Siciliana.
Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,
e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Solleva disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 dello statuto
speciale per la Regione Siciliana, approvato con r.d.lgs. 15 maggio
1946, n. 455, all'art. 2 delle norme di attuazione dello stesso
statuto, di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché al
principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni:
a) dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992,
n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di
pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16,
comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2,
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi
correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47,
secondo periodo, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, del decreto legge
20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello
stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con
decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione
Siciliana al relativo procedimento;
b) dell'art. 18, comma 7, del decreto legge 22 maggio 1993,
n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui
non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario
statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della
Regione Siciliana;
sospende il presente giudizio fino alla definizione delle
questioni di legittimità costituzionale di cui sopra alle lettere a)
e b);
ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte