Ordinanza n. 42/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 423/1995
usata come parametro
citata
- art. 3d.l. 103/1991
- art. 1legge 166/1991
- art. 116legge 388/2000
- art. 1legge 662/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene
pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle
imposte), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 2000 dal
Tribunale di Vercelli, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida;
Udito l'avvocato Fabio Fonzo per l'I.N.P.S.
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 aprile 2000, pervenuta a
questa Corte il 1 giugno 2000, il Tribunale di Vercelli ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423
(Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso,
ritardato o insufficiente versamento delle imposte), "nella parte in
cui non prevede la sospensione della riscossione e la commutazione
dell'atto di irrogazione delle sanzioni a carico del professionista
con sgravio per il contribuente per il caso di omesso, ritardato o
insufficiente versamento di contributi previdenziali per condotta
illecita penalmente rilevante dei soggetti indicati al comma 1
dell'art. 1 in dipendenza del mandato professionale ricevuto dai
medesimi";
che il remittente richiama la disciplina contenuta
nell'art. 1 della legge n. 423 del 1995, ai cui sensi, nel caso di
omesso, ritardato o insufficiente versamento di imposte, conseguente
alla condotta illecita, penalmente rilevante, di professionisti, in
dipendenza del loro mandato professionale, e sempre che il
contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme
necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente, è
sospesa nei confronti del contribuente la riscossione delle
soprattasse e delle pene pecuniarie previste per la violazione; e,
dopo che la sentenza di condanna a carico del professionista è
divenuta definitiva, l'atto di irrogazione delle sanzioni è
commutato a carico del professionista, con sgravio per il
contribuente;
che, secondo il giudice a quo, la mancata estensione di tale
disciplina al caso di omesso versamento di contributi previdenziali
sarebbe ingiustificata, e violerebbe l'art. 3 della Costituzione, in
quanto fra l'ipotesi disciplinata dalla norma, relativa a violazioni
tributarie, e quella in esame, relativa a violazioni contributive,
sussisterebbe piena omogeneità di situazioni e, in questa seconda
ipotesi, ricorrerebbe la stessa ratio avuta di mira dal legislatore;
che si è costituito nel giudizio l'I.N.P.S., eccependo in
primo luogo la inammissibilità della questione per carenza di
motivazione sulla rilevanza, in quanto nella specie non
risulterebbero ricorrere i presupposti per l'applicazione della
normativa di cui si chiede l'estensione, consistenti nella
presentazione di copia della denuncia del fatto illecito, nel
pagamento dell'imposta, e nella dimostrazione da parte del
contribuente di avere provvisto il professionista delle somme
necessarie al versamento omesso;
che, nel merito, l'I.N.P.S. sostiene l'infondatezza della
questione, sull'assunto che l'ipotesi della violazione in materia
contributiva derivante dalla condotta illecita del professionista è
regolata dall'art. 3, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103
(Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito dalla
legge 1 giugno 1991, n. 166, come modificato dall'art. 1, comma 224,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità
della riduzione delle somme aggiuntive e della maggiorazione dovute
fino alla misura degli interessi legali, onde sarebbe del tutto
errato il tertium comparationis preso in considerazione dal
remittente; aggiungendo, nella memoria, che in senso analogo oggi
dispone l'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale ritiene la questione inammissibile, sia perché l'ordinanza
non motiverebbe sulla rilevanza dando conto del verificarsi dei
presupposti (presentazione della denuncia e di istanza di
sospensione, pagamento dei contributi, condanna del professionista)
previsti per l'applicazione della normativa invocata; sia perché il
remittente non avrebbe tenuto alcun conto di quanto disposto, per
l'ipotesi, fra l'altro, di omessi versamenti contributivi dovuti a
fatto doloso del terzo, dall'art. 3 del d.l. n. 103 del 1991; la
stessa questione sarebbe comunque infondata, in quanto non vi sarebbe
omogeneità fra le situazioni poste a raffronto, e il legislatore ben
potrebbe, nella sua discrezionalità, prevedere un trattamento anche
più severo (ammesso che quello previsto possa qualificarsi tale) per
il debitore di contributi rispetto a quello previsto per il debitore
di tributi.
Considerato che il remittente, il quale invoca la estensione
all'ipotesi di omesso, ritardato o insufficiente versamento di
contributi previdenziali della disciplina dettata dall'art. 1 della
legge n. 423 del 1995, in materia tributaria, per l'ipotesi in cui la
violazione dipenda da condotta illecita, penalmente rilevante, del
professionista, ha ignorato la specifica disciplina dettata, in
materia di sanzioni per il ritardato od omesso versamento di
contributi o premi previdenziali ed assistenziali, dall'art. 3 del
d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dall'art. 1,
comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 166, come modificato
dall'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo
il quale nei casi, fra l'altro, di omissione derivante da fatto
doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione
anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di
particolare rilevanza, l'importo delle somme aggiuntive e
delle maggiorazioni dovute può essere ridotto con decreto del
Ministro competente, fino alla misura degli interessi legali, e in
attesa dell'emanazione di detto decreto gli istanti corrispondono in
via provvisoria le somme aggiuntive nella misura degli interessi
legali: disciplina oggi parzialmente innovata dall'art. 116 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale attribuisce ai consigli di
amministrazione degli enti impositori il compito di fissare criteri e
modalità per la riduzione delle sanzioni civili previste per le
omissioni contributive, fra l'altro, in caso di omissioni derivanti
da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria (comma
15, lettera a), prevede che in attesa di tali determinazioni resta
fermo quanto stabilito dall'art. 3 del d.l. n. 103 del 1991 (comma
16), e consente negli stessi casi un pagamento rateale dei contributi
omessi (comma 17);
che tale specifica disciplina, relativa alle ipotesi di
omissioni contributive, è intesa a soddisfare esigenze analoghe a
quelle sottostanti alla normativa in materia tributaria di cui si
chiede l'estensione, ed è caratterizzata da contenuti non dissimili,
e per certi versi addirittura più favorevoli al contribuente,
poiché la riduzione, e non la sola sospensione, delle sanzioni, può
essere disposta a seguito della denuncia, senza che occorra attendere
la sentenza di condanna, e il beneficio può intervenire non solo in
caso di condotta illecita di professionisti iscritti in albi, in
dipendenza del mandato professionale, ma più in generale
nell'ipotesi di fatto doloso del terzo;
che l'ordinanza di rimessione, omettendo di tener conto di
tale disciplina, e dunque ricostruendo il quadro normativo in modo
parziale e inesatto, incorre in un difetto di motivazione che dà
luogo alla manifesta inammissibilità della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995,
n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per
omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte