Ordinanza n. 420/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di
procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271) promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dalla
Corte d'appello di Bari nel procedimento penale a carico di Lovecchio
Giovanni ed altri, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con ordinanza del 13 dicembre 1989, la Corte
d'appello di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di
procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271) nella parte in cui non estende l'esperibilità
dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti
anche ai procedimenti in corso in grado d'appello al momento
dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;
che, invero, secondo il giudice a quo, la norma impugnata
determinerebbe una situazione ingiustificatamente pregiudizievole per
chi si trova sottoposto ad un procedimento in grado d'appello
rispetto a chi ha pendenze penali ancora in primo grado nonché per
chi, per avvenuta separazione di procedimenti, è stato giudicato
rispetto ai coimputati per i quali si sia verificata una causa di
sospensione del procedimento;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, a parere dell'Avvocatura, il termine per avanzare la
richiesta d'applicazione della pena su richiesta delle parti è stato
non illogicamente individuato nella dichiarazione d'apertura del
dibattimento di primo grado, superato il quale non potrebbe più
realizzarsi la funzione dell'istituto (incentivare l'immediata
definizione del processo, eliminando la fase dibattimentale e quella
dell'appello) e verrebbe meno il collegamento fra incentivo e rito
differenziato; sicché la prospettata diversità di trattamento trova
razionale giustificazione nella diversità delle situazioni
processuali;
Considerato che gli argomenti svolti da questa Corte nella
sentenza d'infondatezza n. 277 del 1990 - relativa all'impossibilità
(a norma dell'art. 247 del medesimo testo approvato con il decreto
legislativo n. 271 del 1989) di chiedere il giudizio abbreviato
quando siano già state compiute le formalità d'apertura del
dibattimento di primo grado - valgono anche per l'analoga questione
qui trattata, relativa alla possibilità di richiedere l'applicazione
della pena su richiesta delle parti soltanto prima del compimento
delle formalità d'apertura del dibattimento di primo grado;
che, in particolare, nella citata sentenza la Corte ha, fra
l'altro, sottolineato - con osservazione valida anche in ordine alla
disposizione oggetto del presente giudizio - l'"inscindibile unità
finalistica" della disposizione in quella sede impugnata, osservando
che la riduzione della pena in tanto è consentita in quanto è
diretta a sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato,
dell'attivazione d'un istituto inteso ad assicurare la rapida
definizione del maggior numero di processi; divenuto, invece,
impossibile, con l'apertura del dibattimento di primo grado,
raggiungere le finalità che il legislatore si prefigge, diventa
conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare
il c.d. "diritto" alla riduzione della pena;
che questo essendo lo scopo degli istituti del giudizio
abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti
(esclusione della fase dibattimentale) è del tutto razionale che,
per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto
quando il loro scopo possa essere interamente perseguito;
che la precitata sentenza ha altresì aggiunto - con
considerazione anch'essa estensibile all'istituto dell'applicazione
della pena su richiesta delle parti - che irrazionale sarebbe semmai
l'applicabilità, nella sede del giudizio abbreviato, dopo l'apertura
del dibattimento di primo grado; giacché in tal caso i benefici
concessi all'imputato non sarebbero più giustificati né dallo scopo
(ormai impossibile) d'eliminare la fase dibattimentale né dal
rischio assunto dall'imputato (il quale si troverebbe nella comoda
situazione di decidere dopo aver potuto valutare l'andamento del
dibattimento stesso);
che analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.
247 del decreto legislativo n. 271 del 1989, proprio nella parte in
cui non consente all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato
per i procedimenti in corso in grado d'appello all'entrata in vigore
del nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con
ordinanza del 3 novembre 1989 (Reg. ord. n. 271/1990) è stata
dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 361 del
1990;
che, pertanto, non è producente il confronto fra imputati che
hanno pendenze penali in primo grado o in grado d'appello, appunto
perché si tratta di situazioni oggettivamente diverse;
che, per le stesse ragioni, analoghe questioni di legittimità
costituzionale del medesimo art. 248 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 - nella parte in cui non consente l'applicazione
della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice
di procedura penale, anche ai procedimenti per i quali siano state
compiute le formalità d'apertura del dibattimento di primo grado -
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di
Breno con ordinanza del 30 novembre 1989 (Reg. ord. n. 57/1990) e dal
Pretore di Milazzo con ordinanza del 27 ottobre 1989 (Reg. ord. n.
67/1990) nonché, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., dal
Tribunale di Torino con ordinanza del 20 dicembre 1989 (Reg. ord. n.
147/1990) sono già state dichiarate manifestamente infondate da
questa Corte, rispettivamente con le ordinanze n. 320 del 1990 e n.
355 del 1990;
che, di conseguenza, anche la questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 248 delle norme d'attuazione, di
coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale
(testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte