Corte costituzionale

Ordinanza n. 420/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1992 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 20legge 47/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma,

lett. c), ultima parte, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con 6 ordinanze

emesse il 19 marzo 1992 dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di

Portici nei procedimenti penali a carico di Montella Carmela,

Frattura Giuseppe, Buono Caterina, Sannino Antonio, Cozzolino

Serafina e Ciriello Maria, iscritte ai nn. 270, 271, 272, 273, 274 e

275 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 21, prima serie speciale dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di

Montella Carmela il Pretore di Napoli - sezione distaccata di

Portici, con ordinanza del 19 marzo 1992 (R.O. n. 270 del 1992), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo

comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20, primo comma, lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n.

47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella

parte in cui, a causa del minimo previsto per la pena edittale, non

consente al giudice di disporre la sospensione condizionale della

pena;

che ad avviso del giudice remittente la disposizione impugnata

sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione dal momento che,

verificandosi spesso il concorso tra la violazione dell'art. 20,

primo comma, lett c) ed altri reati più gravi - concorso che, in

caso di unificazione sotto il vincolo della continuazione, potrebbe

consentire la concessione del beneficio della sospensione, dato il

minimo edittale generalmente previsto per la maggior parte dei reati

per i quali è ipotizzabile il concorso con la norma impugnata - si

realizzerebbe una lesione del principio di eguaglianza, in quanto

l'effetto sanzionatorio sarebbe più grave per chi viola la sola

disposizione di cui all'art. 20 lett. c) rispetto a chi viola la

medesima norma contravvenzionale in concorso con altra ipotesi

delittuosa;

che, sotto diverso profilo, la disposizione impugnata,

precludendo la possibilità per il giudice di concedere il beneficio

della sospensione condizionale della pena, violerebbe il principio

previsto dall'art. 27 della Costituzione, secondo il quale la pena

deve tendere alla rieducazione del condannato;

che con altre cinque ordinanze del 19 marzo 1992 (R.O. nn. 271,

272, 273, 274 e 275 del 1992), di contenuto identico alla precedente,

lo stesso Pretore di Napoli - sezione distaccata di Portici, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art.

20, primo comma, lett. c) della legge n. 47 del 1985, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che le questioni siano dichiarate

inammissibili e infondate;

che, avendo ad oggetto identiche questioni di costituzionalità,

i giudizi devono essere riuniti;

Considerato che la Corte, con ordinanza n. 377 del 1990, ha già

dichiarato manifestamente inammissibile identica questione nei

confronti dell'art. 20, primo comma, lett. c) della legge n. 47 del

1985, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto

il profilo della disparità di trattamento fra l'ipotesi di condanna

per il solo reato di cui alla norma impugnata e l'ipotesi di condanna

per il medesimo reato unificato dalla continuazione ad altro reato

più grave;

che nella stessa ordinanza n. 377 del 1990 la Corte ha altresì

dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata nei

confronti della stessa norma in riferimento all'art. 27 della

Costituzione, sotto il profilo concernente la violazione del

principio secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione del

condannato;

che con le ordinanze in esame non sono stati prospettati

argomenti nuovi e pertanto le questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili per il profilo concernente l'art. 3

della Costituzione, e manifestamente infondate in riferimento alla

violazione dell'art. 27 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale sollevate, con le ordinanze di cui in

epigrafe, nei confronti dell'art. 20, primo comma lett. c) della

legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione;

b) dichiara manifestamente infondate le questioni di

legittimità costituzionale, sollevate, con le stesse ordinanze, nei

confronti dell'art. 20, primo comma, lett. c) della legge 28 febbraio

1985 n. 47, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte