Ordinanza n. 420/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 47/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma,
lett. c), ultima parte, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con 6 ordinanze
emesse il 19 marzo 1992 dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di
Portici nei procedimenti penali a carico di Montella Carmela,
Frattura Giuseppe, Buono Caterina, Sannino Antonio, Cozzolino
Serafina e Ciriello Maria, iscritte ai nn. 270, 271, 272, 273, 274 e
275 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, prima serie speciale dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di
Montella Carmela il Pretore di Napoli - sezione distaccata di
Portici, con ordinanza del 19 marzo 1992 (R.O. n. 270 del 1992), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo
comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, primo comma, lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n.
47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella
parte in cui, a causa del minimo previsto per la pena edittale, non
consente al giudice di disporre la sospensione condizionale della
pena;
che ad avviso del giudice remittente la disposizione impugnata
sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione dal momento che,
verificandosi spesso il concorso tra la violazione dell'art. 20,
primo comma, lett c) ed altri reati più gravi - concorso che, in
caso di unificazione sotto il vincolo della continuazione, potrebbe
consentire la concessione del beneficio della sospensione, dato il
minimo edittale generalmente previsto per la maggior parte dei reati
per i quali è ipotizzabile il concorso con la norma impugnata - si
realizzerebbe una lesione del principio di eguaglianza, in quanto
l'effetto sanzionatorio sarebbe più grave per chi viola la sola
disposizione di cui all'art. 20 lett. c) rispetto a chi viola la
medesima norma contravvenzionale in concorso con altra ipotesi
delittuosa;
che, sotto diverso profilo, la disposizione impugnata,
precludendo la possibilità per il giudice di concedere il beneficio
della sospensione condizionale della pena, violerebbe il principio
previsto dall'art. 27 della Costituzione, secondo il quale la pena
deve tendere alla rieducazione del condannato;
che con altre cinque ordinanze del 19 marzo 1992 (R.O. nn. 271,
272, 273, 274 e 275 del 1992), di contenuto identico alla precedente,
lo stesso Pretore di Napoli - sezione distaccata di Portici, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art.
20, primo comma, lett. c) della legge n. 47 del 1985, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che le questioni siano dichiarate
inammissibili e infondate;
che, avendo ad oggetto identiche questioni di costituzionalità,
i giudizi devono essere riuniti;
Considerato che la Corte, con ordinanza n. 377 del 1990, ha già
dichiarato manifestamente inammissibile identica questione nei
confronti dell'art. 20, primo comma, lett. c) della legge n. 47 del
1985, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto
il profilo della disparità di trattamento fra l'ipotesi di condanna
per il solo reato di cui alla norma impugnata e l'ipotesi di condanna
per il medesimo reato unificato dalla continuazione ad altro reato
più grave;
che nella stessa ordinanza n. 377 del 1990 la Corte ha altresì
dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata nei
confronti della stessa norma in riferimento all'art. 27 della
Costituzione, sotto il profilo concernente la violazione del
principio secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione del
condannato;
che con le ordinanze in esame non sono stati prospettati
argomenti nuovi e pertanto le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili per il profilo concernente l'art. 3
della Costituzione, e manifestamente infondate in riferimento alla
violazione dell'art. 27 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale sollevate, con le ordinanze di cui in
epigrafe, nei confronti dell'art. 20, primo comma lett. c) della
legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione;
b) dichiara manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale, sollevate, con le stesse ordinanze, nei
confronti dell'art. 20, primo comma, lett. c) della legge 28 febbraio
1985 n. 47, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte