Ordinanza n. 420/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3,
della legge della Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme
per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento),
promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 2001 dal Tribunale
amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da
Aldrovandi Andrea ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta
al n. 101 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Aldrovandi Andrea ed altri e
della Regione Emilia-Romagna;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2002 il Giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato Francesco Fabbri per Aldrovandi Andrea ed altri
e l'avvocato Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, con ordinanza
che dagli atti risulta deliberata nella camera di consiglio del
29 marzo 2001 ma depositata il 19 dicembre 2001, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 117, primo comma, della Costituzione - nella formulazione
antecedente la sostituzione di detto articolo, operata con l'art. 3
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 -, dell'art. 2,
comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2000,
n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di
accompagnamento), limitatamente all'inciso "ambienti montani";
che il giudice a quo - investito dell'esame di un ricorso per
l'annullamento della delibera della Giunta regionale
dell'Emilia-Romagna avente ad oggetto l'organizzazione di una
sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida
ambientale-escursionistica nella regione, nonché del relativo bando
di concorso - dubita della legittimità costituzionale della norma
censurata che consente alla nuova figura professionale della guida
ambientale-escursionistica di condurre persone singole o gruppi in
visita anche ad "ambienti montani", sebbene con l'esclusione di
percorsi di particolare difficoltà, in quanto detta norma si
porrebbe in contrasto con i principi fondamentali posti nella legge
statale 2 gennaio 1989, n. 6, che, all'art. 2, riserva alle sole
guide alpine l'attività di accompagnamento di persone in escursioni
di montagna;
che il giudice rimettente sottolinea che la legge statale
n. 6 del 1989, nello stabilire i principi fondamentali per la
legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di
guida alpina, prescrive, all'art. 2, comma 1, che essa "svolge
professionalmente (...) le seguenti attività: a) accompagnamento di
persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni
di montagna (...)" e, all'art. 2, comma 2, che "lo svolgimento a
titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi
terreno e senza limiti di difficoltà (...) è riservato alle guide
alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo
professionale delle guide alpine (...) salvo quanto disposto dagli
artt. 3 e 21";
che la normativa statale-quadro sancirebbe, dunque, una
riserva in favore della figura professionale predetta per le
attività di accompagnamento negli ambienti naturali sopra indicati;
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la
parte ricorrente, per chiedere la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma denunciata;
che la difesa della parte privata insiste per l'accoglimento
della questione rilevando, fra l'altro, che la guida
ambientale-escursionistica, alla quale la norma censurata riconosce
la possibilità di accompagnamento "in ambienti montani" di persone
singole o gruppi, esula dal novero dei professionisti abilitati a
tale tipo di accompagnamento;
che la norma censurata consentirebbe di fatto alle guide
ambientali escursionistiche di praticare attività che integrano
l'esercizio della professione di guida alpina, attività per le quali
è prevista, in mancanza di idonea abilitazione, l'applicazione
dell'art. 18 della legge n. 6 del 1989 che richiama l'art. 348 del
codice penale, in tema di esercizio abusivo della professione di
guida alpina;
che si è costituita altresì la Regione Emilia-Romagna,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che, nella memoria presentata in prossimità dell'udienza, la
Regione Emilia-Romagna ha rilevato, anzitutto, che la intervenuta
revisione dell'art. 117 della Costituzione ad opera della legge
costituzionale n. 3 del 2001 rende inevitabile la restituzione degli
atti al giudice a quo, affinché valuti nuovamente la non manifesta
infondatezza e la rilevanza della questione;
che la regione sostiene inoltre che l'individuazione e la
fissazione dei criteri e requisiti riguardanti le figure
professionali che intendono operare nel settore del turismo rientrino
nell'ambito della disciplina attinente alle attività turistiche, che
sarebbe oggi di "sicura e compiuta spettanza regionale", alla luce
della nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione;
che il termine di paragone sarebbe, quindi, radicalmente
mutato e non più rappresentato dal "principio di ripartizione tra
legislazione statale-quadro e legislazione regionale" posto
dall'art. 117, primo comma, della Costituzione nella formulazione
antecedente la revisione operata con la legge costituzionale n. 3 del
2001, con la conseguenza che la questione dovrebbe essere ritenuta,
allo stato, inammissibile;
che, in ogni caso, la questione sarebbe, a giudizio della
regione, palesemente infondata, in quanto la legge regionale
censurata garantirebbe il rispetto dei distinti ambiti di competenza
in cui è previsto debbano operare le guide alpine, essendo precluso
alla guida ambientale-escursionistica l'accompagnamento di persone
singole o gruppi con riferimento a "percorsi di particolare
difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata
acclività" ed in ogni caso a percorsi "che richiedono l'uso di
attrezzature e tecniche alpinistiche, con l'utilizzo di corda,
piccozza e ramponi";
che la suddetta preclusione garantirebbe il rispetto della
riserva posta dalla legge statale n. 6 del 1989 a favore delle guide
alpine, legata all'esigenza di "prevedere adeguate garanzie di
preparazione tecnica e professionale a tutela dell'incolumità degli
alpinisti";
che, viceversa, la figura della guida
ambientale-escursionistica, orientata all'approfondimento
dell'aspetto naturalistico e didattico di supporto alla scuola,
rientrerebbe tra le figure professionali del turismo, senza che si
abbia alcuna sovrapposizione con l'ambito riservato a chi è
professionalmente preposto a tutelare la predetta esigenza di
sicurezza degli alpinisti;
che la questione proposta sarebbe oltretutto infondata sotto
un altro profilo, in quanto in caso di accoglimento si consentirebbe
ad un limitato gruppo di soggetti abilitati di conservare una
posizione di monopolio per le visite in "ambiente montano", senza che
ciò trovi giustificazione alcuna in relazione alle ben diverse
esigenze rappresentate dalla legge regionale, e, peraltro, con
riferimento ad un territorio regionale caratterizzato da limitate
peculiarità montane in senso stretto, essendo il paesaggio
appenninico connotato da prevalenti caratteri di dolcezza e da sicura
percorribilità degli itinerari.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
relativa all'art. 2, comma 3, della legge della Regione
Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle
attività turistiche di accompagnamento), è stata sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di
Bologna, sezione seconda, in riferimento all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, nella formulazione antecedente la sostituzione di
detto articolo, operata con l'art. 3 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
che l'ordinanza di rimessione, pur essendo stata deliberata
in una data anteriore (29 marzo 2001) all'entrata in vigore della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata depositata il
19 dicembre 2001, ovvero dopo l'entrata in vigore della suddetta
legge costituzionale;
che, nonostante la suddetta legge costituzionale sia entrata
in vigore anteriormente alla data dell'ordinanza di rimessione, essa
non risulta presa in considerazione dal giudice rimettente;
che in mancanza di ogni argomentazione al riguardo
nell'ordinanza di rimessione la questione sollevata deve pertanto
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della
Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina
delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, in
riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione - nella
formulazione antecedente la sostituzione di detto articolo, operata
con l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - dal
Tribunale amministrativo per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna,
sezione seconda, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte