Ordinanza n. 421/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 81Codice penale
- art. 27Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 24
novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 gennaio 1984 dal Pretore di Biella nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Gattuso Giorgio e il comune
di Biella, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984;
2) ordinanza emessa il 1° marzo 1985 dal Pretore di Rimini nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Brandina Stefano ed altri e
la Prefettura di Forlì, iscritta al n. 261 del registro ordinanze
1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 208-bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 27 maggio 1986 dal Pretore di Torino nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra D'Abrosio Pietro e la città
di Torino, iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 16 dicembre 1986 dal Pretore di
Castelfiorentino nel procedimento civile vertente tra Ciro Antonio e
la Prefettura di Firenze, iscritta al n. 140 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,
prima serie speciale dell'anno 1987;
5) ordinanza emessa il 12 dicembre 1986 dal Pretore di Bassano
del Grappa nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Pionier
Case e il comune di Enego, iscritta al n. 147 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,
prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella
parte in cui prevede il cumulo giuridico delle sanzioni
amministrative per la sola ipotesi di concorso formale e non anche
per l'ipotesi in cui gli illeciti vengano commessi in modo
continuato, disciplinando così in modo difforme fattispecie
sostanzialmente uguali (ordinanze nn. 480/84; 385/86; 140/87;
147/87);
b) dello stesso art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui non estende all'illecito amministrativo il regime
previsto dall'art. 81 cod. pen. per il reato continuato, determinando
così una disparità di trattamento tra l'autore dell'illecito
amministrativo e l'autore dell'illecito penale, non giustificata,
avuto riguardo alla notevole omogeneità della disciplina dei due
tipi di responsabilità, così come è configurata dalla legge n.
689/1981 (ord. n. 261/85);
Considerato quanto alla questione sub a):
1) che l'ipotesi del concorso formale - consistente nella
realizzazione di più illeciti mediante una sola azione od omissione
- è ben diversa dall'ipotesi dalla continuazione, consistente invece
nella realizzazione di più illeciti mediante più azioni od
omissioni, seppure attuate in esecuzione di un medesimo disegno;
2) che la Corte costituzionale, con sentenza n. 217/1972, ha
già statuito che il dare al concorso di reati una diversa disciplina
agli effetti della pena, distinguendo quando si deve applicare il
criterio generale del cumulo materiale e quando invece il criterio
particolare del cumulo giuridico, non pone in essere discriminazioni
ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, in quanto ciascun istituto
opera nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella situazione o
condizione prevista;
Considerato quanto alla questione sub b):
che il raffronto tra previsioni della disciplina penale e
previsioni di quella amministrativa è scarsamente significativa, se
si tiene conto che tra le due categorie di illeciti esistono
sostanziali diversità, anche sul piano costituzionale (basta
considerare che l'intero art. 27 della Costituzione si applica solo
alla materia penale, così come il principio della irretroattività
della legge, sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione:
v. sentenza n. 68/1984);
che il legislatore del 1981 ha disciplinato l'illecito
amministrativo anche con ricorso ad istituti di diritto civile (v.
l'art. 6 in tema di responsabilità solidale e l'art. 28 in tema di
prescrizione), di modo che appare insussistente la omogeneità della
disciplina penale e di quella amministrativa, posta dal giudice a quo
a fondamento della questione;
che l'istituto della continuazione si fonda sulla esistenza di
un medesimo disegno criminoso, per il cui accertamento si richiede
una indagine psicologica, irrilevante invece per l'illecito
amministrativo (v. art. 3 della legge n. 689/1981);
Considerato che per le ragioni esposte entrambe le questioni
risultano manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689
("Modifiche al sistema penale"), sollevate con le ordinanze in
epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte