Ordinanza n. 421/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 247Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
- art. 438d.lgs. 271/1989
- art. 448d.lgs. 271/1989
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di
procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271) e artt. 438 e 448 dello stesso codice, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dalla Corte d'Appello di
Bari nel procedimento penale a carico di Luvera Consolato ed altro
iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,
dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1989 dalla Corte d'appello di
Bari nel procedimento penale a carico di Del Frate Maurizio ed altri,
iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che la Corte d'appello di Bari, con due ordinanze del 13
e del 14 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento e
transitorie del vigente codice di procedura penale (testo approvato
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui
non estende l'esperibilità del giudizio abbreviato, di cui agli
artt. 438 e seguenti del nuovo codice di procedura penale anche ai
procedimenti in corso, in grado d'appello, al momento della sua
entrata in vigore;
b) dell'art. 438 del vigente codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede la rimovibilità del dissenso del pubblico
ministero, da parte del giudice, per l'esperibilità del giudizio
abbreviato, così come previsto dall'art. 448 per l'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti;
Considerato che, per l'identità delle questioni sollevate, i
giudizi possono essere riuniti;
che - in ordine alla questione sub a) - questa Corte, con
sentenza n. 277 del 1990, ha dichiarato non fondata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di
coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale
(testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
nella parte in cui limita l'ammissibilità del giudizio abbreviato ai
procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore del nuovo codice
di procedura penale nei quali non siano state compiute le formalità
d'apertura del dibattimento di primo grado;
che, in particolare, nella citata sentenza la Corte ha fra
l'altro sottolineato l'"inscindibile unità finalistica" della
disposizione di cui al citato art. 247, osservando che la riduzione
della pena in tanto è consentita in quanto è diretta a sollecitare
la richiesta, da parte dell'imputato, dell'attivazione d'un istituto
inteso ad assicurare la rapida definizione del maggior numero di
processi; divenuto, invece, impossibile, con l'apertura del
dibattimento di primo grado, raggiungere le finalità che il
legislatore si prefigge, diventa conseguentemente e razionalmente
impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto" alla riduzione
della pena;
che, essendo, appunto, lo scopo dell'istituto del giudizio
abbreviato l'esclusione della fase dibattimentale, è del tutto
razionale che, per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale, tali istituti siano stati resi
applicabili soltanto quando il loro scopo possa essere interamente
perseguito;
che la precitata sentenza ha altresì aggiunto che irrazionale
sarebbe semmai l'applicabilità del giudizio abbreviato dopo
l'apertura del dibattimento di primo grado; giacché in tal caso i
benefici concessi all'imputato non sarebbero più giustificati né
dallo scopo (ormai impossibile) d'eliminare la fase dibattimentale
né dal rischio assunto dall'imputato (il quale si troverebbe nella
comoda situazione di decidere dopo che il pubblico ministero ha già
offerto le sue prove e comunque dopo aver potuto valutare l'andamento
del dibattimento stesso);
che identica questione di legittimità costituzionale dell'art.
247 del decreto legislativo n. 271 del 1989, proprio nella parte in
cui non consente all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato
per i procedimenti in corso in grado d'appello all'entrata in vigore
del nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con
ordinanza del 3 novembre 1989 (Reg. ord. n. 271/1990) è stata
dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 361 del 1990;
che, pertanto, non è producente il confronto fra imputati per i
quali il dibattimento di primo grado sia stato o non sia stato ancora
aperto o fra imputati che hanno pendenze penali in primo grado o in
grado d'appello, appunto perché si tratta di situazioni
oggettivamente diverse;
che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale
sub a) va dichiarata manifestamente infondata;
che - in ordine alla questione sub b) - la stessa è stata
sollevata in procedimenti già in corso alla data d'entrata in vigore
del nuovo codice di procedura penale;
che analoghe questioni di legittimità costituzionale - aventi
ad oggetto l'art. 438 del vigente codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che il pubblico ministero sia tenuto a
motivare il proprio dissenso sulla richiesta dell'imputato d'essere
giudicato con rito abbreviato e nella parte in cui non permette al
giudice, una volta ritenuto il dissenso ingiustificato, d'applicare
la riduzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura
penale - sono state dichiarate da questa Corte inammissibili per
irrilevanza con la sentenza n. 66 del 1990 e manifestamente
inammissibili con le ordinanze nn. 173, 174, 208, 210 e 253 del 1990,
per il motivo che, per quanto riguarda i procedimenti in corso alla
data d'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, la
possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente
disciplinata dall'art. 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento
e transitorie del vigente codice di procedura penale (testo approvato
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e che quindi nei
detti procedimenti l'art. 438 del vigente codice di procedura penale
non può ricevere diretta applicazione, data l'autonomia della
disciplina transitoria in materia rispetto alla corrispondente
disciplina codicistica;
che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale
sub b) va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di
coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale
(testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 438 del vigente codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Bari con le medesime
ordinanze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte