Ordinanza n. 421/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 386/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della
legge 15 dicembre 1990, n. 386 ('Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari'), promossi con le ordinanze emesse rispettivamente
il 20 dicembre 1991 e il 18 gennaio 1992 dal Pretore di Alessandria
nei procedimenti penali a carico di Coppero Giampiero iscritte ai nn.
231 e 232 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso di due giudizi a carico di Coppero
Giampiero, imputato del reato di emissione di assegno bancario senza
copertura, il Pretore di Alessandria - accogliendo l'eccezione
proposta dalla difesa dell'imputato - ha sollevato (con ordinanze del
20 dicembre 1991 e del 18 gennaio 1992, di identico contenuto)
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11
della legge 15 dicembre 1990 n. 386 recante la nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari;
che ad avviso del giudice rimettente l'imputato, in quanto
dichiarato fallito successivamente all'emissione degli assegni de
quibus, non può giovarsi della particolare disciplina transitoria
introdotta dall'art. 11 cit. (che, per i reati di emissione di
assegni senza copertura commessi prima dell'entrata in vigore della
legge n. 386 cit., prevede l'improcedibilità dell'azione penale in
caso di pagamento degli assegni, degli interessi, della penale e
delle spese per il protesto come causa di improcedibilità, ove
effettuato entro 90 giorni da tale data);
che l'imputato, proprio per la sua condizione personale di
fallito, risulterebbe irragionevolmente discriminato (art. 3 Cost.)
non avendo la possibilità di effettuare i pagamenti suddetti e
quindi di beneficiare della causa di improcedibilità del reato;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato
chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata
manifestamente inammissibile perché già dichiarata inammissibile
con sentenza n. 32 del 1992;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di
contenuto;
che la censura mossa nell'ordinanza di rimessione all'art. 11
cit. è manifestamente inammissibile avendo già questa Corte
ritenuto prima inammissibile (con sentenza n. 32 del 1992) e poi
manifestamente inammissibile (con ordinanze n. 172 e n. 240 del 1992)
la medesima questione di costituzionalità in riferimento allo stesso
parametro;
che il giudice rimettente non introduce alcun nuovo e diverso
profilo di valutazione;
che pertanto entrambe le questioni sono manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di costituzionalità dell'art. 11 della legge 15 dicembre
1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari),
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore
di Alessandria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte