Ordinanza n. 421/2000
Altra decisione · depositata il 13/10/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo
comma, lettera d), e 22, primo comma, lettera e), della legge della
regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina
dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio
1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione
I, sul ricorso proposto da C. S. ed altra contro il comune di Milano
ed altro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, sezione I, nel corso di un giudizio avente ad oggetto
l'impugnazione del decreto che ha disposto la decadenza
dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
(in seguito e.r.p.) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d), e dell'art. 22,
primo comma, lettera e), della legge della regione Lombardia
5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli
artt. 3, 117 e 118 della Costituzione;
che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, l'art. 2,
primo comma, lettera d) in virtù del rinvio all'art. 22, primo
comma, lettera e), della legge citata, prevede la decadenza
dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p., indipendentemente dal
reddito complessivo di cui il beneficiario è titolare, qualora si
accerti che egli è proprietario "di beni immobili, ubicati in
qualsiasi località, che consentano un reddito almeno pari
all'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (...), di un alloggio adeguato con
condizioni medie abitative";
che, ad avviso del Collegio, le norme censurate recherebbero
vulnus all'art. 3 della Costituzione, sia in quanto sarebbe
ingiustificata la diversità di trattamento realizzata tra gli
assegnatari degli alloggi di e.r.p. in base alla natura ed al tipo di
reddito ed in danno di quelli di essi che sono titolari di redditi da
immobili, sia in quanto non sarebbe ragionevole la quantificazione
del reddito rilevante per la decadenza determinata con riferimento
alla legge n. 392 del 1978, ormai superata dalla disciplina dei
cosiddetti patti in deroga;
che, secondo il tar, le norme impugnate violerebbero altresì
gli artt. 117 e 118 della Costituzione, dato che si porrebbero in
contrasto con i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica, con la delibera del 13 marzo 1995
(Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione
degli alloggi e per la determinazione dei canoni).
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, questa Corte, con sentenza n. 176 del 2000, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d)
e dell'art. 22, primo comma, lettera e) della legge della regione
Lombardia n. 91 del 1983, "limitatamente alle parti in cui
individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente
dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza,
commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n. 392";
che in conseguenza di questa decisione gli atti devono essere
restituiti al giudice a quo affinché valuti, tenuto conto del novum
costituito dalle statuizioni contenute nella sopravvenuta sentenza
della Corte, se la questione sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, sezione I.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte