Ordinanza n. 422/1992
Altra decisione · depositata il 09/11/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 14-bislegge 356/1992
- art. 47legge 356/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 47, primo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni
('Ordinamento penitenziario') promosso con ordinanza emessa il 17
marzo 1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia sull'istanza di
affidamento in prova al Servizio sociale proposta da Braga Francesco
iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, in un procedimento relativo all'affidamento in prova
al servizio sociale di un soggetto avente un residuo di pena da
espiare inferiore ad anni tre, ma inizialmente condannato ad anni 15
di reclusione, l'adito tribunale di sorveglianza di Brescia con
ordinanza del 17 marzo 1992 ha sollevato in riferimento agli artt. 3,
comma 1 e 2 e 97, comma 1 della Costituzione, questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 47 comma 1 ord. pen. (legge
1975 n. 344/1986 n. 663), ove appunto interpretato nel senso che, ai
fini della determinazione del limite dei tre anni rilevante agli
effetti della concessione del suddetto beneficio, consenta di aver
riguardo (in ragione della detraibilità dell'espiato, ammessa dalla
precedente sent. 386/89 Corte Cost.) alla sola misura della pena
residua anche nei casi in cui al richiedente sia stata
originariamente irrogata pena superiore (pur notevolmente) ai tre
anni per un unico reato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri per contestare la fondatezza della impugnativa;
Considerato che il punto "se il beneficio in parola possa
concedersi anche a soggetti (cui resti da espiare un residuo di pena
inferiore a tre anni, ma) ai quali sia stata inizialmente irrogata
una pena superiore al detto limite per un unico reato", secondo la
sentenza n. 17/1992, "non è stato esaminato dalla ricordata sentenza
n. 386/89" (che ha avuto riguardo a soggetti condannati a pena
iniziale superiore ai tre anni per effetto di cumulo di pene ex se
non eccedenti detto limite), donde la piena libertà interpretativa
in proposito del giudice ordinario;
che successivamente alla citata pronunzia, le Sezioni unite
penali della Corte di Cassazione hanno negato che possa essere
disposto l'affidamento in prova al servizio sociale quando
l'esecuzione in corso riguardi una pena superiore a tre anni inflitta
per un unico reato;
che successivamente alla ordinanza di rimessione è entrato in
vigore il d.-l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con legge 7 agosto
1992 n. 356, che all'art. 14- bis, sotto la rubrica "interpretazione
del primo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario" recita
"la disposizione del primo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio
1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta
non deve superare perché il condannato possa beneficiare
dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel
senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto
conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive";
che - nella mancanza pure in tale ultima disposizione di univoci
elementi testuali sul punto specifico se la norma così interpretata
abbia riguardo anche al caso in cui l'espiazione concerna la pena
inflitta per un unico reato - lo ius superveniens propone nuovamente
il problema ermeneutico risolto, con riferimento alla situazione
normativa previgente, dalla citata sentenza delle Sezioni unite
penali;
che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo
affinché rinnovi l'esame della questione alla luce del sopravvenuto
disposto normativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte