Ordinanza n. 422/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22,
del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 dal
pretore di Savona, sezione distaccata di Cairo Montenotte, iscritta
al n. 112 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il pretore di Savona, sezione distaccata di Cairo
Montenotte, con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 (reg. ord. n.
112 del 1997), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 176
(più esattamente: art. 176, comma 22) del codice della strada
(approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui
prevede che il periodo di sospensione della patente di guida,
conseguente all'accertamento della violazione del divieto di
invertire il senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli
svincoli delle autostrade e sulle strade aventi analoghe
caratteristiche, non possa essere inferiore a mesi sei, anche quando
non sussista alcuna situazione di pericolo, mentre la stessa sanzione
amministrativa accessoria, nel caso di violazione di altre norme
della circolazione, commessa negli stessi spazi e dalla quale
derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio
colposo), è applicata per un periodo inferiore (art. 222 del codice
della strada);
che il giudice rimettente ritiene non giustificato ed in
contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza tale
differente trattamento sanzionatorio;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e
comunque per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di
rimessione, una identica questione è stata dichiarata non fondata
con sentenza n. 373 del 1996 e manifestamente infondata con le
ordinanze nn. 89 e 190 del 1997;
che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive
del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni
(sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);
che, in ogni caso, il raffronto tra trattamenti sanzionatori
diversi, per verificare se sia rispettato il limite della
ragionevolezza, non può essere compiuto considerando, nelle
fattispecie indicate dal giudice rimettente quale termine di
comparazione, esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (la
sanzione amministrativa della sospensione della patente) separato
dalla pena detentiva principale cui accede;
che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, sicché la
questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada
(approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Savona,
sezione distaccata di Cairo Montenotte, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte