Ordinanza n. 422/2000
Altra decisione · depositata il 13/10/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 2legge 49/1987
citata
- art. 6legge 49/1987
- art. 8legge 49/1987
- art. 10legge 49/1987
- art. 12legge 49/1987
- art. 13legge 49/1987
- art. 19legge 49/1987
- art. 2legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Lazio, riapprovata il 2 febbraio 2000, recante "Iniziative regionali
per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la
solidarietà internazionale", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 25 febbraio 2000, depositato in
Cancelleria il 3 marzo 2000 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi
2000.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
ricorso notificato il 25 febbraio 2000, depositato il successivo
3 marzo, ha impugnato la delibera legislativa della Regione Lazio,
approvata il 24 novembre 1999, riapprovata a maggioranza assoluta,
con modifiche, il 2 febbraio 2000 (pervenuta al Commissario del
Governo il 10 febbraio 2000), concernente "Iniziative regionali per
la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la
solidarietà internazionale" e, in particolare, gli artt. 2, 6, 8,
10, 12, 13, 19, in riferimento all'art. 2, quarto e quinto comma,
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed alla legge 15 marzo 1997,
n. 59;
che, ad avviso del ricorrente, la delibera legislativa si
porrebbe in contrasto con l'art. 2, quarto e quinto comma, della
legge n. 49 del 1987 e con la legge n. 59 del 1997 e violerebbe i
limiti delle competenze regionali in materia di cooperazione allo
sviluppo - rientrante nella politica estera nazionale, riservata allo
Stato - in quanto le norme impugnate prevedono la realizzazione di
iniziative in tale materia da parte della Regione, identificano i
soggetti della cooperazione internazionale, attribuiscono alla
Regione stessa la competenza ad indicare i Paesi destinatari degli
interventi di cooperazione e configurano infine un'autonoma
programmazione regionale della cooperazione internazionale, senza
rispettare le procedure fissate dalla legislazione statale,
regolamentando altresì iniziative di sviluppo nei paesi da cui
provengono gli immigrati, i rifugiati ed i profughi, così da
disciplinare un'attività di collaborazione che potrebbe essere
svolta esclusivamente previa informazione al Ministero degli affari
esteri;
che si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta
regionale del Lazio, chiedendo il rigetto del ricorso e formulando
riserva di esporre le argomentazioni a sostegno della conclusione;
che, successivamente, in data 10 maggio 2000, l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
rinuncia accettata dalla Regione Lazio.
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla
accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle
norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione
del processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte