Ordinanza n. 423/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 81/1987
- art. 7legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 572Codice penale
- art. 588Codice penale
- art. 614Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, numero 12,
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale), e dell'art. 7, comma 2, lettere a), b), f), g) ed i), del
codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 17
dicembre ed il 3 ottobre 1996 dal pretore di Enna, il 23 settembre
1996 dal pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, ed
il 17 ottobre 1996 dal pretore di Enna, rispettivamente iscritte ai
nn. 123, 126, 234 e 415 del registro ordinanze 1997 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13, 19 e 28, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 dicembre 1996 (reg. ord.
n. 123 del 1997) nel corso di un procedimento penale promosso con le
imputazioni di violenza a un pubblico ufficiale e rissa aggravata, il
pretore di Enna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale), e dell'art. 7, comma 2, lettere a) e g), del
codice di procedura penale, che attribuisce al pretore la competenza
per tali reati, puniti con una pena detentiva superiore a quella che,
secondo il generale criterio quantitativo, segna il limite della
competenza del pretore (pena edittale sino a quattro anni);
che, ad avviso del giudice rimettente, la ripartizione della
competenza tra corte d'assise, tribunale e pretore è stata
determinata seguendo un criterio misto, che vede il sistema basato
sulla quantità della pena edittale derogato in numerosi casi, in
relazione alla rilevanza del bene giuridico tutelato od alla
pericolosità del reato. In particolare la competenza del pretore
sarebbe stata ampliata, rispetto a quella prevista dal precedente
codice di procedura penale, per sottrarre un elevato numero di
processi ai tribunali ed alle corti d'assise, riservando ad essi
reati nei quali è ritenuta necessaria la cognizione di un organo
collegiale, che offrirebbe, secondo il giudice rimettente, maggiori
garanzie in ordine alla decisione, da adottare con una procedura non
semplificata, quale è invece quella pretorile, nella quale non vi è
l'udienza preliminare;
che il pretore di Enna ritiene che il rapporto tra competenza in
ordine ad un reato e composizione monocratica o collegiale
dell'organo giudicante non possa prescindere dalla gravità del reato
stesso, sicché vi sarebbe disparità di trattamento, in violazione
dell'art. 3 della Costituzione, tra chi è imputato del delitto di
violenza a un pubblico ufficiale o di rissa aggravata, giudicato dal
pretore, e chi è imputato di un delitto di pari gravità per il
quale sia prevista la competenza del tribunale;
che analoghe questioni sono state sollevate, con ordinanze emesse
il 3 ottobre 1996 (reg. ord. n. 126 del 1997), il 23 settembre 1996
(reg. ord. n. 234 del 1997) ed il 17 ottobre 1996 (reg. ord. n. 415
del 1997), la prima e l'ultima dal pretore di Enna, la seconda dal
pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, i quali, in
altrettanti procedimenti penali per i delitti di violazione di
domicilio aggravata, maltrattamenti in famiglia e resistenza a un
pubblico ufficiale, hanno dubitato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, della legittimità costituzionale delle norme che
attribuiscono al pretore, in deroga al criterio quantitativo, la
competenza anche in ordine a questi reati (art. 2, numero 12, della
legge n. 81 del 1987 e art. 7, comma 2, lettere i), f) e b), cod.
proc. pen.);
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, chiedendo che le questioni di legittimità
costituzionale siano dichiarate non fondate;
Considerato che tutte le questioni investono la disciplina della
competenza per materia nel processo penale e denunciano, per
contrasto con il principio di eguaglianza, le norme (art. 2, numero
12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e art. 7, comma 2, lettere
a), b), f), g) ed i), cod. proc. pen.) che attribuiscono al pretore
la competenza a giudicare i delitti di violenza a un pubblico
ufficiale (art. 336 cod. pen.), resistenza a un pubblico ufficiale
(art. 337 cod. pen.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod.
pen.), rissa aggravata (art. 588, secondo comma, cod. pen.) e
violazione di domicilio aggravata (art. 614, quarto comma, cod.
pen.), puniti tutti con una pena detentiva superiore nel massimo a
quattro anni di reclusione, limite entro cui, secondo il criterio
basato sulla quantità della pena edittale, è competente il giudice
monocratico;
che le ordinanze di rimessione sollevano un analogo dubbio di
legittimità costituzionale concernente le norme che attribuiscono
alla competenza del pretore alcuni delitti specificamente indicati,
denunciando la violazione dello stesso parametro costituzionale e
prospettando identici profili ed argomentazioni, sicché i relativi
giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che la delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale ha previsto, nella determinazione della competenza
per materia, l'adozione di un criterio che tenga conto sia della
quantità della pena edittale sia della qualità del reato,
comprendendo nella competenza del pretore, oltre ai reati per i quali
la legge stabilisce una pena detentiva, sola o congiunta con una pena
pecuniaria, non superiore nel massimo a quattro anni, anche altri
delitti da indicare specificamente, tra i quali il codice di
procedura penale ha inserito i reati presi in considerazione dai
giudici rimettenti;
che la asserita disparità di trattamento, prospettata dalle
ordinanze di rimessione senza indicare specificamente rispetto a
quali delitti attribuiti alla competenza del tribunale si affermi la
pari gravità dei reati nominativamente riservati alla competenza del
pretore, tenderebbe in realtà ad escludere la compatibilità con il
principio di eguaglianza della deroga, in base alla qualità del
reato, al criterio della pena edittale nella determinazione della
competenza per materia;
che - come ha già affermato la Corte nel dichiarare la manifesta
infondatezza di analoghe questioni di legittimità costituzionale
aventi ad oggetto le norme che attribuiscono al pretore la competenza
a giudicare i delitti di truffa aggravata, omicidio colposo, furto
aggravato e ricettazione (ordinanze n. 257 del 1995 e n. 139 del
1997) - rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la
ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della
competenza per materia tra i diversi giudici, senza che determini una
disparità di trattamento tra cittadini la differente composizione
dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del
procedimento;
che non sono stati prospettati dai pretori di Enna e della
sezione distaccata di Piazza Armerina profili o argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto le questioni
di legittimità costituzionale devono essere dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, numero 12,
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale), e dell'art. 7, comma 2, lettere a), b), f), g) ed i), del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dai Pretori di Enna e della sezione distaccata di
Piazza Armerina con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte