Ordinanza n. 423/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1578/1933
usata come parametro
- art. 33Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 2d.P.R. 1067/1953
citata
- art. 498Codice penale
- art. 1legge 205/1999
- art. 43legge 205/1999
- art. 41legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e
terzo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il
28 dicembre 2000 dal pretore di Venezia, iscritta al n. 258 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 dicembre 2000, pervenuta
a questa Corte il 19 marzo 2001, il pretore di Venezia, nel corso di
un procedimento penale a carico di un imputato del reato di
usurpazione di titolo (art. 498 cod. pen.) per avere assunto il
titolo di procuratore legale senza essere iscritto al relativo albo
professionale, ma avendo superato l'esame di idoneità all'esercizio
della professione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 33, quinto comma, e 3
della Costituzione, dell'art. 1, primo e terzo comma, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), convertito dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, ai cui sensi "nessuno può assumere il
titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se
non è iscritto nell'albo professionale" (primo comma), divieto la
cui violazione è punita, nel caso di usurpazione del titolo di
avvocato o di procuratore, a norma dell'art. 498 del codice penale
(terzo comma);
che detta questione era stata già sollevata dallo stesso
Pretore di Venezia con ordinanza emessa il 23 marzo 1999, iscritta al
n. 363 del reg. ord. 1999;
che nella predetta ordinanza si osservava anzitutto che
l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, prescrivendo, per
l'abilitazione all'esercizio professionale, esclusivamente il
superamento di un esame di Stato, senza menzionare l'iscrizione in
albi professionali come condizione per l'esercizio professionale
medesimo, e tanto meno per la semplice utilizzazione del titolo, non
consentirebbe di sanzionare addirittura come delitto il comportamento
di chi, avendo superato l'esame di abilitazione, utilizzi il relativo
titolo pur non essendo iscritto all'albo, il quale avrebbe funzioni
di mera pubblicità; e che tale normativa appare irragionevole,
tenuto conto che l'iscrizione all'albo, una volta superato l'esame,
costituirebbe sostanzialmente un atto dovuto;
che, sempre nella ordinanza del 23 marzo 1999, si affermava
che la normativa in questione realizzerebbe un'ingiustificata
disparità di trattamento, con violazione del principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, fra i procuratori
legali ed i dottori commercialisti, per i quali l'art. 2 del d.P.R.
27 ottobre 1953, n. 1067 stabilisce che il relativo titolo spetta a
chi abbia superato l'esame di abilitazione; e che essa sarebbe
irragionevole anche sotto l'aspetto che il medesimo art. 1 del r.d.l.
n. 1578 del 1933, al secondo comma, consente agli avvocati e
procuratori, cancellati dall'albo per causa che non sia di
indegnità, di usare il titolo;
che sulla questione così sollevata questa Corte si è
pronunciata con l'ordinanza n. 192 del 2000, disponendo la
restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della
rilevanza, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205), il quale, all'art. 43, ha modificato l'art. 498 cod.
pen., stabilendo, per le violazioni ivi previste, l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria;
che il pretore di Venezia, con l'ordinanza introduttiva del
presente giudizio, richiamate per intero le motivazioni espresse
nella precedente ordinanza del 23 marzo 1999, considera che la
questione conserverebbe piena rilevanza, poiché l'avvenuta
depenalizzazione imporrebbe al giudice, qualora la norma fosse
conforme alla Costituzione, di assolvere l'imputato perché il fatto
non è più previsto come reato, e contestualmente di trasmettere gli
atti all'autorità amministrativa, laddove, invece, nel caso in cui
venisse accertata l'incostituzionalità della norma incriminatrice,
il giudice dovrebbe assolvere sic et simpliciter l'imputato, senza
trasmettere gli atti all'autorità amministrativa;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio,
chiedendo di dichiarare la questione inammissibile o comunque
infondata;
che, in una successiva memoria, l'interveniente osserva,
quanto alla lamentata violazione dell'art. 33, quinto comma, della
Costituzione, che l'esame di Stato sarebbe necessario al fine di
ottenere l'abilitazione professionale, ma non sarebbe escluso che per
tale abilitazione e per fregiarsi del relativo titolo occorra
l'iscrizione ad un apposito albo; e, quanto alla lamentata disparità
di trattamento rispetto alla disciplina dettata per i dottori
commercialisti, che le due situazioni sarebbero differenti, o come
tali sarebbero state discrezionalmente valutate dal legislatore,
atteso anche che gli avvocati svolgerebbero un servizio pubblico.
Considerato che, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del d.lgs.
n. 507 del 1999, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore dello stesso decreto, doveva disporre la
trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei
procedimenti penali in corso, relativi a reati trasformati in
illeciti amministrativi, salvo solo il caso che il reato risultasse
prescritto o estinto per altra causa alla medesima data; e che, ai
sensi del successivo comma 3, se l'azione penale, come nella specie,
è stata già esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico
ministero non si opponga, pronuncia in camera di consiglio sentenza
inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la
trasmissione degli atti all'autorità amministrativa;
che, dunque -- a differenza di quanto aveva stabilito a suo
tempo l'art. 41, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
per le ipotesi di depenalizzazione ivi previste, condizionando la
trasmissione degli atti all'autorità amministrativa al fatto che il
giudice stesso non dovesse pronunciare decreto di archiviazione o
sentenza di proscioglimento -- il legislatore delegato del 1999 ha
escluso che in capo al giudice dei processi pendenti rimanga il
potere-dovere di valutare la condotta contestata sotto il profilo
della sua sussistenza e della sua corrispondenza alla fattispecie
della norma incriminatrice, sia pure al solo fine di una eventuale
sentenza di proscioglimento nel merito;
che, pertanto, il giudice a quo non è più chiamato ad
applicare la norma che prevede la condotta costituente illecito, un
tempo penale e ora amministrativo, ma semplicemente a verificare che
la violazione contestata non è prevista come reato ed è quindi
sottratta alla giurisdizione del giudice penale, e a trasmettere gli
atti (salvo che il reato risultasse già estinto alla data di entrata
in vigore del d.lgs. n. 507 del 1999) alla competente autorità
amministrativa, alla quale soltanto spetta, ora, fare applicazione
della norma che prevede l'illecito e stabilisce la sanzione: onde
anche le eventuali questioni di legittimità costituzionale di tale
norma, o di norme che ne condizionano l'applicazione, potranno essere
rilevanti solo nei giudizi instaurati davanti al giudice civile a
seguito della eventuale applicazione della sanzione amministrativa;
che la determinazione di trasmettere gli atti all'autorità
amministrativa non costituisce a sua volta applicazione, nemmeno
parziale, della norma (gia) incriminatrice, ma solo applicazione
vincolata (e per questo assoggettata ad un breve termine: art. 102,
comma 1, cit.) della statuizione legislativa che ha abrogato detta
norma incriminatrice, sostituendola con la previsione dell'illecito
amministrativo e della relativa sanzione;
che la questione è dunque manifestamente inammissibile per
difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), convertito dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in riferimento agli articoli 33,
quinto comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte