Ordinanza n. 424/1987
Altra decisione · depositata il 26/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.l. 9/1982
usata come parametro
citata
- art. 12legge 94/1982
- art. 1d.l. 12/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.l. 23
gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
materia di sfratti), conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, promosso con
ordinanza emessa il 23 ottobre 1982 dal Pretore di San Donà di Piave
nel procedimento civile vertente tra Angelico Armando e Boccato
Luigia, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dal conduttore
di un immobile abitativo ed avente ad oggetto la dichiarazione di
nullità del precetto di rilascio d'immobile, intimato dalla
locatrice in esecuzione di una sentenza emessa dal Pretore di San
Donà di Piave e priva della fissazione della data di esecuzione, lo
stesso Pretore con ordinanza del 23 ottobre 1982 (reg. ord. n. 36 del
1983) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9,
convertito in l. 25 marzo 1982 n. 94;
che, ad avviso del giudice rimettente, il citato art. 12, il quale
disciplinava la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio per il caso in cui la data dell'esecuzione stessa non fosse
stata fissata dal giudice, poneva un'ingiustificata disparità di
trattamento a sfavore del locatore, in relazione ai precedenti
articoli 10 e 11: infatti mentre questi ultimi, applicabili quando la
suddetta data fosse stata fissata, dettavano ben precisi limiti
all'istanza di dilazione del conduttore, relativi sia ai motivi della
condanna al rilascio sia alle condizioni patrimoniali del conduttore
stesso, l'art. 12 non poneva alcun limite, così incidendo
negativamente alla possibilità del locatore di realizzare
sollecitamente il proprio interesse;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva
dichiararsi la non fondatezza della questione.
Considerato che nelle more del giudizio sono entrati in vigore sia
l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in l. 5 aprile 1985
n. 118, sia, ultimamente, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito
in l. 23 dicembre 1986 n. 899, i quali contengono una nuova
disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili abitativi;
che in particolare il d.l. n. 708 del 1986 contiene specifiche
disposizioni per i comuni ad alta tensione abitativa, fra i quali, a
norma della deliberazione del CIPE 8 aprile 1987 n. 152 (in G.U. n.
93 del 22 aprile 1987), rientra anche il Comune di San Donà di
Piave;
che pertanto è necessario che il Pretore rimettente verifichi la
persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a
lui, alla stregua della detta normativa sopravvenuta.
Considerato che nelle more del giudizio sono entrati in vigore sia
l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in l. 5 aprile 1985
n. 118, sia, ultimamente, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito
in legge 23 dicembre 1986 n. 899, i quali contengono una nuova
disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili abitativi;
che in particolare il d.l. n. 708 del 1986 contiene specifiche
disposizioni per i comuni ad alta tensione abitativa, fra i quali, a
norma della deliberazione del CIPE 8 aprile 1987 n. 152 (in Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987), rientra anche il Comune di San
Donà di Piave;
che pertanto è necessario che il Pretore rimettente verifichi
la persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente
davanti a lui, alla stregua della detta normativa sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di San Donà di Piave,
che ha sollevato la questione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte