Ordinanza n. 424/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato"), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 dal
Pretore di Brescia, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149- bis
dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui esclude gli
Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza dalla possibilità di
riscatto con supervalutazione del periodo di servizio prestato ai
confini di terra;
che la questione è stata sollevata sotto il profilo che,
essendo ammessi a tale riscatto i militari e sottufficiali della
Guardia di Finanza, detta norma contrasterebbe con l'art. 3 Cost.,
non essendo ragionevole il diverso e deteriore trattamento fatto agli
ufficiali;
Considerato che, viceversa, tale trattamento appare giustificato
dalla natura delle mansioni dei su detti militari e sottufficiali,
che nel servizio di confine sono, di regola, esposti a maggiori
rischi rispetto agli ufficiali;
che, pertanto, la norma impugnata non viola l'art. 3 Cost.,
prevedendo un trattamento differenziato per situazioni
obbiettivamente diverse;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata
con ordinanza 20 dicembre 1984 (r.o. n. 197 del 1985) dal Pretore di
Brescia in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte