Ordinanza n. 424/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 482/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e
di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle
regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato),
promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei
conti - Sezione III giurisdizionale nel ricorso proposto da Muran
Mario contro la Direzione generale degli Istituti di previdenza
iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte
dei conti - Sez. III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Muran
Mario contro la Direzione generale degli Istituti di previdenza, è
stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, (Disciplina del
trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti
soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle
amministrazioni dello Stato), nella parte in cui, per il personale
trasferito alle Regioni, non prevede l'applicazione della
ricongiunzione senza oneri anche a favore dei dipendenti cessati dal
servizio prima della entrata in vigore della legge stessa, in
riferimento all'art. 3 Cost.;
che oggetto del giudizio a quo è il riconoscimento del diritto
del ricorrente alla ricongiunzione gratuita dei servizi, già
riscattati con ricongiungimento oneroso in precedenza soddisfatto;
che è intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso
per l'infondatezza della questione deducendo la razionalità della
scelta della decorrenza del beneficio;
Considerato che non può dirsi in sé irrazionale o irragionevole
l'innovazione con cui - restando essa fuori dall'ambito proprio degli
adeguamenti del trattamento pensionistico - vengono disposte le
modalità del particolare beneficio della gratuità nella
ricongiunzione dei servizi in parola;
che infatti la fissazione di un momento di decorrenza consegue,
in genere, nel caso di modificazione normativa, anche se ciò
comporti, nel tempo, differenziazioni agevolative nei confronti di
una stessa categoria di soggetti, potendo costituire il fluire
temporale elemento diversificatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482
(Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del
personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti
pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti -
sezione III giurisdizionale, con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte