Ordinanza n. 424/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 9/1993
- art. 1legge 9/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo
1993, n. 67 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal
Giudice istruttore del Tribunale di Camerino nei procedimenti civili
riuniti vertenti tra Leboroni Tancredi e la U.S.L. n. 20 di Camerino,
iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visti l'atto di costituzione di Leboroni Tancredi nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione promosso
dalla USL n. 20 di Camerino contro il pignoramento dei suoi crediti
presso la Banca Popolare di Ancona richiesto da Tancredi Leboroni, il
Giudice istruttore del Tribunale di Camerino, con ordinanza del 26
ottobre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito
nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui stabilisce che
le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali non
sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi
corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al
personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi
a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei
servizi sanitari;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola
gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, in quanto crea
ingiustificatamente un privilegio a favore delle unità sanitarie
locali e una disparità di trattamento tra creditori, pregiudicando
altresì il buon andamento dell'amministrazione e il diritto alla
tutela giurisdizionale;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito il creditore procedente chiedendo la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma impugnata, con riserva di
ulteriori deduzioni;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il
giudice istruttore non è legittimato a sollevare una questione di
legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la
definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è
addetto;
che tale è la questione proposta, in quanto investe una norma
la cui applicazione appartiene alla competenza del collegio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio
1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,
dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Camerino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte