Ordinanza n. 424/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 391-octiesCodice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma
3-bis, e 391 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di
un procedimento penale, dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Latina con ordinanza emessa il 16 settembre 2000,
iscritta al n. 795 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Latina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, "nella
parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare
per il giudizio di convalida soltanto gli elementi sui quali si fonda
la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti
dall'interrogatorio dell'arrestato o del fermato", e dell'art. 391,
commi 1 e 3, dello stesso codice, "nella parte in cui prevede la
facoltà per il pubblico ministero di non comparire all'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo";
che il rimettente premette di essere investito della
richiesta di convalida dell'arresto di due persone indagate per furto
aggravato, e poi poste in libertà dal pubblico ministero che aveva
ritenuto non necessaria l'applicazione di misure cautelari
coercitive;
che nel corso dell'udienza di convalida il difensore aveva
chiesto di produrre documenti sulle condizioni familiari e personali
delle due persone arrestate e di assumere informazioni testimoniali
dall'addetta alla sorveglianza dell'esercizio commerciale dove era
stato eseguito l'arresto, eccependo in caso di rigetto
l'illegittimità costituzionale dell'art. 391 cod. proc. pen. per
violazione dell'art. 111 Cost;
che il giudice a quo rilevato che a norma dell'art. 390,
comma 3-bis, cod. proc. pen. non è consentito assumere elementi di
giudizio diversi dagli atti trasmessi dal pubblico ministero con la
richiesta di convalida e dall'interrogatorio dell'arrestato o del
fermato, ha fatto propria l'eccezione proposta dalla difesa e
contestualmente ha sollevato d'ufficio altra questione di
legittimità costituzionale dell'art. 391 cod. proc. pen., nella
parte in cui consente al pubblico ministero di non comparire
all'udienza di convalida;
che, quanto alla prima questione, la disciplina censurata si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., traducendosi in
un'irragionevole compromissione della garanzia del "giusto processo"
e, in particolare, dei principi della parità delle parti, della
terzietà del giudice e del contraddittorio, sotto il profilo del
sacrificio del diritto di "difendersi provando" principi che, ad
avviso del giudice a quo, si estendono all'udienza di convalida,
stante la sua natura processuale;
che a giudizio del rimettente la scelta legislativa di
consentire l'acquisizione ai fini della convalida solo di alcuni
"elementi di valutazione" appare tanto più irragionevole ove, come
nella specie, non vi siano più esigenze di celerità da soddisfare,
essendo stata disposta la liberazione degli arrestati;
che alla luce della giurisprudenza di legittimità, che
esclude la possibilità da parte del giudice di acquisire in sede di
convalida i documenti presentati dalla difesa qualora il pubblico
ministero sia assente, anche la norma che consente al pubblico
ministero di non comparire in udienza si porrebbe in contrasto con
l'art. 111 Cost;
che, in particolare, sarebbero lesi i principi: della parità
tra le parti, poiché "entrambe devono essere presenti o entrambe
devono avere la facoltà di essere presenti"; del contraddittorio, in
quanto il difensore sarebbe "privo di sostanziale controparte"; della
terzietà e imparzialità del giudice, che sarebbe "costretto a far
da "portavoce" del pubblico ministero almeno ai fini della
contestazione dell'accusa";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3
e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli
artt. 390, comma 3-bis e 391 del codice di procedura penale, nella
parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare ai
fini della convalida dell'arresto soltanto gli elementi su cui si
fonda la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti
dall'interrogatorio dell'arrestato, e dell'art. 391, commi 1 e 3,
dello stesso codice, nella parte in cui prevede la facoltà del
pubblico ministero di non comparire nell'udienza di convalida;
che, quanto alla prima questione, questa Corte ha già avuto
modo di affermare che l'udienza di convalida, costruita come "momento
di necessaria garanzia dello status libertatis" è volta
esclusivamente a verificare le condizioni di legittimità
dell'arresto, così che, tenuto conto della struttura e della
funzione di tale udienza, non contrasta con il principio di
ragionevolezza che al giudice non sia consentito procedere
all'assunzione di ulteriori elementi ai fini della decisione, quali
l'esame di testimoni (ordinanza n. 412 del 1999);
che la circostanza che l'udienza di convalida si svolga, come
nel caso di specie, nei confronti di persone in stato di libertà non
inficia tali conclusioni, posto che la funzione dell'udienza e i
relativi criteri di giudizio non mutano a seconda che la stessa
riguardi soggetti in stato di arresto o liberi;
che, in riferimento alla dedotta violazione delle garanzie
del giusto processo, questa Corte ha affermato che non è scelta
costituzionalmente imposta quella di modellare ogni procedimento
incidentale de libertate sullo schema del processo di merito (v.
ordinanza n. 321 del 2001);
che, quanto alla seconda questione, il carattere facoltativo
della partecipazione del pubblico ministero trova una non
irragionevole giustificazione nelle esigenze - poste in rilievo dalla
Relazione che accompagna il decreto legislativo 14 gennaio 1991,
n. 12, che ha appunto introdotto il comma 3-bis nell'art. 390 cod.
proc. pen. - di semplificazione e di snellimento dell'udienza di
convalida, fermo restando che è comunque prevista una forma di
"contraddittorio "cartolare caratterizzato da una tempestiva
formulazione delle richieste [del pubblico ministero] e dal deposito
degli elementi su cui le stesse si fondano";
che è peraltro errato il presupposto, da cui muove il
rimettente, in base al quale, ove il pubblico ministero sia assente,
il giudice non potrebbe acquisire i documenti prodotti dalla difesa,
posto che la giurisprudenza di legittimità ammette la produzione di
contributi difensivi, anche documentali, a prescindere dalla
partecipazione del pubblico ministero all'udienza di convalida (v.
anche art. 38, comma 2-bis disp. att. cod. proc. pen. in vigore al
tempo dell'ordinanza di rimessione, e ora art. 391-octies cod. proc.
pen., successivamente introdotto dalla legge 7 dicembre 2000,
n. 397);
che, infine, le considerazioni dalle quali il giudice fa
discendere la violazione dei principi di parità delle parti e di
terzietà e imparzialità del giudice in conseguenza della
facoltatività della presenza del pubblico ministero appaiono non
solo del tutto inconferenti rispetto alla portata che l'art. 111
della Costituzione assegna a tali principi, ma anche estranee al
ruolo e alla funzione del giudice della convalida delineati dalle
norme processuali;
che entrambe le questioni vanno pertanto dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis e 391 del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte