Ordinanza n. 425/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.l. 9/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.l. 23
gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
materia di sfratti), conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, promosso con
l'ordinanza emessa il 29 aprile 1983 dal Pretore di Viterbo nel
procedimento civile vertente tra Goletti Girolamo e Cutigni
Giovannina, ordinanza iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1983
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267
dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con sentenza del 29 dicembre 1982 Cutigni Giovannina
veniva condannata dal Tribunale di Viterbo a rilasciare al
proprietario Goletti Girolamo un immobile abitativo, detenuto senza
titolo; notificatole il precetto, ella proponeva istanza di proroga
dello sfratto ai sensi del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in
l. 25 marzo 1982 n. 94;
che, sospesa l'esecuzione, in sede di comparizione delle parti
la Cutigni affermava di aver goduto dell'immobile in parziale
corrispettivo per un cessato rapporto di lavoro subordinato;
che, sulla base di tale affermazione relativa al preesistente
rapporto sostanziale, il Pretore di Viterbo con ordinanza del 29
aprile 1983 (reg. ord. n. 465 del 1983) sollevava, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 d.l. cit., nella parte in cui prevedeva che la dilazione
degli sfratti fosse applicabile ai rapporti di locazione e non anche
a quelli in cui il godimento dell'immobile fosse connesso
occasionalmente (e non necessariamente, come ad esempio nel caso dei
cosiddetti alloggi di servizio) ad un rapporto di lavoro;
che detta omissione di previsione, oltre a determinare
un'ingiustificata disparità di trattamento, sembrava al Pretore
anche menomare la tutela giurisdizionale del detentore dell'immobile
e così contrastare con l'art. 24 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,
chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
Considerato che la denunziata violazione dell'art. 3 Cost. è
manifestamente insussistente giacché il principio d'eguaglianza
comporta il pari trattamento di situazioni eguali, mentre le
situazioni poste a confronto dal giudice sono differenti: infatti non
possono all'evidenza assimilarsi il godimento di un immobile quale
elemento della retribuzione, che ha per presupposto indefettibile la
persistenza del rapporto di lavoro, e quello relativo al contratto di
locazione;
Che manifestamente fuor di proposito è l'invocato art. 24 Cost.,
il quale è diretto ad assicurare la tutela giurisdizionale di una
posizione sostanziale spettante al soggetto, mentre nella specie è
proprio tale posizione che difetta, come ha accertato il giudice a
quo;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in
l. 25 marzo 1982 n. 94, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost. dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte