Ordinanza n. 425/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio
1985 dal Pretore di Salò, iscritta al n. 130 del registro ordinanze
1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 143-bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Salò, con ordinanza dell'11 gennaio
1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'art. 385, terzo comma, del codice penale, "nella parte in cui
prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per chi evade dalle
carceri e per colui che si allontana, anche solo temporaneamente,
dalla propria abitazione, in cui si trovava in stato di arresto
domiciliare", mentre - ad avviso del giudice remittente - il secondo
tipo di comportamento, quale contestato nella specie, costituirebbe
un illecito di minore gravità;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice a quo richiede sostanzialmente a questa
Corte l'apprestamento di una disciplina sanzionatoria
dell'allontanamento dal luogo dell'arresto domiciliare meno severa di
quella attualmente prevista, il che - a parte ogni valutazione in
ordine all'effettiva minore gravità di un tale tipo di comportamento
rispetto all'evasione dal carcere - implicherebbe una scelta tra una
pluralità di possibili soluzioni, come tale demandata al solo
legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle morme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Salò con ordinanza dell'11 gennaio 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte