Ordinanza n. 425/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto
comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale, e
dell'art. 127 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con n. 5
ordinanze emesse il 31 dicembre 1990, il 23 febbraio 1991, il 4
febbraio 1991, il 16 febbraio 1991 e il 19 marzo 1991 dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, iscritte
rispettivamente ai nn. 345, 353, 359, 420 e 496 del registro
ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, 24 e 33, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona, con cinque ordinanze del 31 dicembre 1990, del 4
febbraio 1991, del 16 febbraio 1991, del 23 febbraio 1991 e del 19
marzo 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 101,
secondo comma, e 112 della Costituzione, questioni di legittimità
degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del codice di
procedura penale: il primo, nella parte in cui non prevede alcuno
specifico meccanismo procedurale sostitutivo dell'inerzia-inottemperanza totale o parziale del pubblico ministero a fronte
dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che disponga,
ex art. 409, quarto comma, ulteriori indagini e nella parte in cui
non sembra evidenziare la natura cogente ed imperativa, nei confronti
dell'autorità giudiziaria requirente destinataria del precetto,
della proposizione "A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene
necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico
ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di
esse"; il secondo, perché non sancisce l'obbligatorietà
dell'avocazione da parte del procuratore generale presso la corte
d'appello, di cui al primo comma dello stesso articolo, quando, a
seguito della comunicazione prevista dall'art. 409, terzo comma, sia
stata constatata da parte del detto procuratore generale l'inerzia-inottemperanza del pubblico ministero di grado inferiore ai dettami
dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari ex art. 409,
quarto comma;
che, con le due ultime ordinanze, il giudice a quo censura
anche, sempre in riferimento ai medesimi parametri costituzionali,
l'art. 127 del testo delle norme di attuazione di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "in quanto non comprende
nell'elenco delle notizie di reato trasmesse infrasettimanalmente
dalla segreteria del P.M. alla P.G. anche i casi di indagini
preliminari non espletate";
e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate;
Considerato che le ordinanze sollevano questioni in parte
identiche, donde la riunione dei relativi giudizi;
che in ordine alle prime due censure la Corte si è già
pronunciata dichiarandole manifestamente infondate (v. ordinanza n.
289 del 1991);
e che le ordinanze di rimessione non adducono argomentazioni
nuove o diverse da quelle allora esaminate;
che, quanto alla denuncia dell'art. 127 del testo delle norme di
attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), la medesima ratio decidendi dell'ordinanza n. 253 del 1991,
dove si è precisato che l'intervento del procuratore generale è
destinato "unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo
organo di appurare se in concreto l'attività di indagine sia stata o
meno esauriente ai fini che sono costituzionalmente imposti al
pubblico ministero", vale a ritenere manifestamente infondata anche
tale questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma,
del codice di procedura penale, e dell'art. 127 del testo delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 101, secondo
comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte