Ordinanza n. 425/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29legge 1766/1927
- art. 26r.d. 751/1924
- art. 2r.d.l. 751/1924
usata come parametro
citata
- art. 2legge 751/1924
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo
comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del
regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento
degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n.
1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n.
751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i
termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924,
n. 751), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1992 dal
Commissario aggiunto agli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la
Toscana nel procedimento demaniale tra Ronzetti Sesto, in proprio e
nella qualità di presidente della coop. "Valle del Sorbo", ed altri
e il Comune di Formello, iscritta al n. 282 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, con decreto 7 maggio 1984, il Commissario agli usi
civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, avvalendosi del potere di
procedere ex officio previsto dall'art. 29, primo comma, della legge
16 giugno 1927, n. 1766, ha ordinato il sequestro giudiziario di un
manufatto ritenuto abusivamente costruito su un terreno di demanio
civico;
che, nel corso del giudizio di convalida il Commissario aggiunto
- venuto a conoscenza dell'ordinanza 20 settembre 1991 della Corte di
cassazione, a sezioni unite, che ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della norma attributiva del potere sopra
richiamato - con ordinanza del 27 marzo 1992 ha sollevato d'ufficio
la medesima questione in riferimento agli artt. 3, 24, primo e
secondo comma, 101, 118, primo e secondo comma, Cost.;
che, ad avviso del giudice remittente, "l'opinione della Suprema
Corte è fondata su una ricostruzione sommaria e insufficiente della
normativa impugnata e delle sue ragioni", posto che l'anomalia del
giudice-parte non è semplicemente il riflesso dell'anomalia del
giudice-amministratore, definitivamente cessata col d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, ma si giustifica come "riflesso processuale e strumento
indispensabile per realizzare l'imprescrittibilità e
l'indisponibilità dei diritti civici, solo l'iniziativa di un organo
di giustizia essendo in grado di assicurare quella indefettibilità
della tutela che è esigita dalle connotazioni pubblicistiche di tali
diritti";
che peraltro, nonostante le argomentazioni contrarie da lui
ampiamente svolte, il giudice a quo non ritiene di poter esprimere
una valutazione di manifesta infondatezza della questione, stante
"l'obiettiva eccezionalità della norma impugnata e il fatto che la
questione è già stata sollevata da così autorevole consesso";
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che la motivazione dell'ordinanza dimostra che il
giudice remittente non dubita della legittimità costituzionale della
norma denunciata, ma, al contrario, è fermamente persuaso
dell'infondatezza della questione, almeno nei termini radicali in cui
è formulata nel dispositivo conformemente alla citata ordinanza
della Corte di cassazione;
che, pertanto, tra il dispositivo dell'ordinanza e la
motivazione sussiste un'incongruenza che rende perplessa la
valutazione del fondamento giuridico della questione e lascia
trasparire un uso distorto dell'incidente di costituzionalità;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 16
giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924,
n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del
r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22
maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i
termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma,
101, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Commissario
aggiunto agli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte