Ordinanza n. 425/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1997
dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Catania nel procedimento penale a carico di Marino Pasquale iscritta
al n. 301 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 112
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e
incapace di partecipare coscientemente al processo, debba emettersi,
da parte del giudice della udienza preliminare, sentenza di non luogo
a procedere allorché risulti evidente la materiale attribuibilità
del fatto medesimo all'imputato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile;
Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di
rimessione, questa Corte ha dichiarato inammissibile l'identica
questione sollevata dal medesimo giudice, attesa "l'impossibilità di
risolvere sul piano costituzionale una gamma quanto mai variegata di
possibili opzioni, che soltanto il legislatore è abilitato a
compiere" (v. sentenza n. 94 del 1997);
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte