Ordinanza n. 425/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13-terlegge 8/1991
usata come parametro
citata
- art. 47-terOrdinamento penitenziario
- art. 10legge 8/1991
- art. 13-terlegge 306/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter del
d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di
persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che
collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella
legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con
ordinanza emessa l'8 luglio 1997 dal Tribunale di sorveglianza di
Torino nel procedimento penale a carico di Lazzari Giuseppe, iscritta
al n. 762 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno
1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso del procedimento inerente alla revoca della
detenzione domiciliare di un condannato il Tribunale di sorveglianza
di Roma concedeva il beneficio relativo all'espiazione, in forma
alternativa, della pena residua di anni 21, mesi 7 e giorni 20 di
reclusione;
che la misura veniva concessa in deroga alle disposizioni
riguardanti i limiti di pena di cui all'art. 47-ter primo comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), risultando il condannato titolare dello speciale
programma di protezione di cui all'art. 10 del d.-l. 15 gennaio 1991,
n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la
giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n. 82;
che, successivamente, il magistrato di sorveglianza di Roma, su
richiesta del servizio centrale di protezione, al fine di tutelare la
sicurezza personale e prevenire il pericolo di ricaduta
dell'interessato nel reato, modificava le prescrizioni concernenti la
misura alternativa accordandogli la facoltà di uscire
dall'abitazione per alcune ore della giornata;
che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con altro
provvedimento, prendeva atto che la Commissione centrale per i
servizi speciali di protezione - senza che vi fosse stata
inosservanza degli impegni assunti dall'interessato con la
sottoscrizione del programma di protezione - non aveva prorogato le
misure per la tutela dell'incolumità, e conseguentemente autorizzava
il trasferimento del domicilio del condannato nel luogo della sua
abituale dimora, posta in Torino;
che, in tale località, il detenuto chiedeva l'autorizzazione ad
assentarsi dall'abitazione per svolgere un'attività presso una
cooperativa, in qualità di socio lavoratore;
che il magistrato rimetteva gli atti al Tribunale di
sorveglianza, instaurando un procedimento di revoca della misura
senza la sospensione cautelare della stessa;
che, all'udienza camerale, la difesa del detenuto ha invocato il
non luogo alla revoca del beneficio, invitando il magistrato di
sorveglianza ad accogliere le richieste prescrizioni inerenti alla
misura, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 novembre
1994, n. 687 (Regolamento recante norme dirette ad individuare i
criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che
collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione);
che il pubblico ministero ha concluso per la revoca della misura
ai sensi dell'art. 13-ter del d.-l. n. 8 del 1991, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 82 del 1991, articolo aggiunto dal
d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992,
n. 356, che subordina l'espiazione della pena in forma alternativa
alla sottoposizione allo specifico programma di protezione;
che il Tribunale di sorveglianza di Torino, all'esito della
camera di consiglio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27,
terzo comma, e 13 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del citato art. 13-ter;
che detta disposizione contiene la disciplina circa l'ammissione
ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario per quei
condannati che abbiano esigenze ineludibili di tutela della sicurezza
e della incolumità personale, tanto da sottostare a una serie di
misure idonee a realizzare il programma di protezione;
che le misure alternative alla detenzione o equivalenti (permessi
premio, lavoro all'esterno) sono subordinate al parere preventivo
dell'autorità competente a predisporre il programma, sì che, al
fine di garantire l'incolumità personale di questi soggetti, le
misure - comprese quelle con riguardo al limite della pena - possono
essere concesse anche in deroga alle vigenti disposizioni;
che tuttavia la norma denunciata nulla statuirebbe in merito alle
determinazioni da adottare in caso di revoca del programma di
protezione;
che, in particolare, si porrebbe il problema per il caso,
all'esame, in cui lo speciale programma, adottato nei confronti del
collaboratore, sia stato revocato per ragioni non attinenti al
comportamento del soggetto protetto, essendo venuto meno il pericolo,
grave e attuale, per la sua incolumità;
che il dubbio interpretativo non potrebbe essere risolto dalla
disposizione contenuta nel regolamento esecutivo approvato con il
citato decreto ministeriale n. 687 del 1994, ove si prevede la non
automatica efficacia della revoca del programma di protezione
adottato ai sensi dell'art. 13-ter trattandosi di una fonte normativa
subordinata alla legge che non precluderebbe l'autonoma valutazione
da parte del Tribunale di sorveglianza;
che qualora la revoca sia avvenuta per cause non imputabili al
collaboratore, come nella fattispecie, l'interpretazione della
disposizione censurata - che consente la permanenza della misura
alternativa al di fuori dei limiti fissati dalla legge per le ipotesi
ordinarie - è subordinata al protrarsi del programma di protezione,
stante l'obbligo per il Tribunale di sorveglianza di revocare la
misura in corso ove non permangano le condizioni ordinarie di
ammissibilità;
che tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il
principio di emenda, contenuto nell'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, il quale esclude ogni mutamento della pena in senso
peggiorativo e restrittivo - allorché l'evento non dipenda dal
comportamento del condannato - sia con quanto statuisce l'art. 13
della Costituzione, perché il ripristino della detenzione in forma
ordinaria per il collaboratore incolpevole introdurrebbe una
limitazione immotivata della libertà personale, con evidente lesione
del suo carattere di inviolabilità;
che la disposizione censurata violerebbe siffatti principi pure
nell'ipotesi in cui venisse interpretata in senso più favorevole al
condannato, poiché la revoca del programma di protezione - ove non
dovesse comportare tale effetto per i benefici esterni -
permetterebbe ai collaboratori sottoposti a detto programma,
successivamente revocato, di continuare a godere dei benefici
penitenziari al di fuori delle condizioni previste per tutti gli
altri detenuti, con lesione dell'art. 3 della Costituzione, giacché
situazioni personali identiche riceverebbero un trattamento
differenziato soltanto in ragione di una misura preventiva non più
attuale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza;
che alla base della denuncia di illegittimità costituzionale vi
è un dubbio interpretativo;
che, in assenza di un ius receptum, tale dubbio, comunque
risolto, è per il giudice a quo in contrasto con i principi
costituzionali richiamati, sì che la questione appare inammissibile
all'interventore, essendo prospettata in via alternativa;
che, nel merito, essa sarebbe infondata, poiché la revoca dei
benefici penitenziari in caso di cessazione del programma "per essere
venuta meno la situazione di pericolo", risponderebbe alla logica
"remota causa removitur et effectum" senza violazione del principio
della finalità rieducativa della pena e di quello della libertà
personale;
che, con riguardo alla situazione ermeneutica che esclude la
revoca del beneficio, non vi sarebbe altresì lesione del principio
di uguaglianza, giacché il trattamento di favore riservato al
collaboratore sarebbe giustificato in una logica premiale nei
confronti di chi non si sia soltanto limitato a collaborare con la
giustizia, ma ciò facendo si sia esposto al pericolo personale.
Considerato che viene sollevata, in riferimento agli artt. 27,
terzo comma, e 13 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13-ter del d.-l. n. 8 del 1991, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 82 del 1991 tanto
nell'interpretazione secondo cui si debba procedere alla revoca della
misura alternativa alla detenzione o dei benefici equiparati - anche
nel caso di incolpevole comportamento del condannato al quale sia
stato revocato lo speciale programma di protezione - quanto
nell'interpretazione secondo cui, pur nella medesima situazione,
debba mantenersi detta misura o altra equivalente;
che sarebbe dunque leso il principio di emenda (in ragione del
trattamento sanzionatorio comminato in peius al condannato) e quello
della libertà personale che è limitabile, motivatamente, soltanto
nei casi e nei modi previsti dalla legge;
che sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione, perché
situazioni personali identiche riceverebbero un trattamento
differenziato solo in ragione della primitiva e non più attuale
applicazione delle misure protettive disposte per i collaboratori;
che questa Corte, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
ha dichiarato la manifesta inammissibilità di questioni di
legittimità costituzionale sollevate in maniera perplessa o
ancipite, tali dovendosi ritenere quelle in cui si configurano due
possibili interpretazioni (da ultimo, ordinanza n. 187 del 1998),
prospettate in via alternativa dal giudice a quo senza compiere
puntuale scelta ermeneutica (sentenze nn. 473 e 472 del 1989);
che, in tal modo, le questioni hanno carattere meramente
ipotetico (sentenza n. 1146 del 1988), sì che non consentono
l'identificazione del thema decidendum (ordinanza n. 317 del 1991).
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13-ter del d.-l. 15 gennaio
1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo
di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la
giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27,
terzo comma, e 13 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza
di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte