Ordinanza n. 426/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 283/1962
- art. 242legge 283/1962
- art. 243legge 283/1962
- art. 247legge 283/1962
- art. 250legge 283/1962
- art. 262legge 283/1962
- art. 259legge 283/1962
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 259 e 262
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con
ordinanza emessa il 19 febbraio 1985 dal Pretore di Empoli, iscritta
al n. 527 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno
1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Empoli, con ordinanza del 19 febbraio
1985, emessa a seguito "della esperita istruttoria dibattimentale" a
carico di Innocenti Emilio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, "nella parte in cui prevede la non
partecipazione delle parti o di un loro rappresentante alle analisi
di laboratorio";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "non rilevante o
comunque non fondata";
Considerato che l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere
alcun riferimento alla rilevanza della questione, omette qualsiasi
cenno al fatto oggetto dell'imputazione, con ciò eludendo il
precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di
rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze
nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962,
n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Empoli con ordinanza
del 19 febbraio 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte