Ordinanza n. 426/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 292 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1988
dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Gamma
Costruzioni s.r.l. e Tonti Elsa ed altro, iscritta al n. 95 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Tribunale di Ancona, nel giudizio civile promosso
dalla S.r.l. Gamma Costruzioni contro Tonti Elsa e altro, contumaci,
ritenendo di dover decidere la controversia sulla base di un
documento prodotto dall'attrice nel corso del processo, ha sollevato
questione di legittimità, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in
relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, nella parte in
cui non prevede che, nei giudizi di cognizione ordinaria innanzi al
Tribunale, al contumace sia notificata personalmente copia del
verbale in cui si dà atto della produzione di una scrittura privata;
che non vi è stata costituzione di parte né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 317 del 1989, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, primo
comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215,
numero 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la
notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della
produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in
precedenza;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di
procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso
codice, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la
sentenza n. 317 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte