Ordinanza n. 426/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18Statuto dei lavoratori
- art. 1legge 108/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento),
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina
dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 10
marzo 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente
tra Mandini Barbara e la s.p.a. Adanti Solazzi e C., iscritta al n.
313 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da
Barbara Mandini contro la S.p.a. Adanti Solazzi e C. per ottenere la
dichiarazione di nullità o inefficacia del licenziamento intimatole
e la condanna del datore di lavoro a pagare - oltre al risarcimento
del danno come previsto dall'art. 18, quarto comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108 - l'indennità che, a mente del successivo quinto comma,
il lavoratore ha facoltà di chiedere in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, il Pretore di Bologna, con
ordinanza del 10 marzo 1992, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato art. 18, quinto comma, per contrasto con
l'art. 3 Cost.;
che, ad avviso del giudice remittente - il quale si richiama
alle osservazioni già svolte dal Pretore di Varese, Sezione
distaccata di Gavirate, nell'ordinanza del 18 giugno 1991 - la norma
impugnata, "rafforzando ulteriormente la posizione dei lavoratori
appartenenti alla categoria più garantita, incrementa la distanza
tra i due gradi di tutela (scil. contro il licenziamento) attualmente
esistenti";
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
difetto dei presupposti di applicabilità della norma denunciata o,
in subordine, infondata;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità non può essere
accolta, non essendo palesemente arbitraria l'interpretazione seguita
dal giudice a quo, secondo cui la pretesa dell'indennità sostitutiva
prevista dall'art. 18, quinto comma, è deducibile nello stesso
giudizio di impugnativa del licenziamento, in via di cumulo
condizionale con la domanda prevista dal primo comma;
che, nel merito, la medesima questione è già stata esaminata
da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 81 del 1992,
e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 160 del 1992;
che, allo stato, la Corte non ravvisa ragioni per mutare tale
giurisprudenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento), modificato dall'art. 1 della legge
11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte