Ordinanza n. 426/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 322-bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24
dicembre 1997 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a
carico di P.F. ed altro, iscritta al n. 98 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, adito quale giudice di
appello avverso i provvedimenti cautelari reali, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 322-bis del codice
di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che le parti ivi
indicate possano proporre appello anche contro le ordinanze in
materia di sequestro conservativo" in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione;
che il rimettente premette che il pubblico ministero, a seguito
del rigetto di un'istanza di sequestro conservativo dei beni mobili e
immobili di due imputati, presentata ai sensi degli artt. 316 e
seguenti cod. proc. pen., aveva proposto appello contro tale
provvedimento, eccependo in subordine, ove il tribunale avesse
ritenuto inammissibile il gravame, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 322-bis cod. proc. pen;
che il giudice a quo ritenuto di non poter addivenire, stante il
principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ad una
interpretazione estensiva della disciplina delle impugnazioni in
materia di sequestro conservativo, ritiene non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità della disciplina sopra
indicata, richiamandosi, in particolare, ai principi espressi nella
sentenza n. 253 del 1994, con cui la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies cod. proc.
civ., nella parte in cui non ammette il reclamo avverso l'ordinanza
con cui è stata rigettata la domanda di sequestro conservativo
proposta nel processo civile;
che, in riferimento all'art. 3 Cost., ad avviso del rimettente la
mancata previsione nel procedimento penale dell'appello avverso il
provvedimento di diniego del sequestro conservativo determinerebbe
una ingiustificata disparità di trattamento tra il destinatario del
provvedimento di sequestro, che ha la facoltà di chiedere il riesame
a norma dell'art. 318 cod. proc. pen., e il pubblico ministero, che
rimane privo di tutela a fronte di un provvedimento di rigetto del
sequestro da lui richiesto;
che non sussisterebbero del resto plausibili ragioni del diverso
trattamento riservato in tema di impugnazioni al destinatario del
provvedimento che dispone il sequestro conservativo e al pubblico
ministero, non essendo ravvisabile nella disciplina che abilita il
pubblico ministero a chiedere il sequestro conservativo quella
"disparità delle condizioni materiali di partenza", richiamata dalla
sentenza n. 253 del 1994 come presupposto che potrebbe giustificare
un trattamento differenziato;
che ad avviso del rimettente la simmetrica equivalenza
riconosciuta nel processo civile nella materia de qua tra
attore-ricorrente e convenuto-resistente in caso di accoglimento o di
rigetto della domanda di sequestro conservativo dovrebbe riproporsi
nel processo penale nei confronti delle posizioni dell'imputato e del
pubblico ministero in caso di accoglimento o di rigetto della
richiesta della misura cautelare;
che la mancata previsione dell'appello del pubblico ministero
avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo appare
al giudice a quo lesiva del principio costituzionale che impone di
garantire alle parti un "giusto processo" con particolare riferimento
all'art. 24 Cost., in quanto la diversità di disciplina tra
sequestro conservativo e preventivo che si è determinata a seguito
dell'introduzione dell'art. 322-bis cod. proc. pen. non trova
ragionevole giustificazione, ed è anzi contraddetta
dall'attribuzione al pubblico ministero della "potestà" di chiedere
la misura cautelare senza che poi gli venga assicurata l'effettività
della tutela giurisdizionale;
che, infine, il rimettente rileva che una disciplina che
assicurasse "in maniera uniforme i requisiti minimi imposti dal
sistema di garanzie costituito dagli artt. 3 e 24 Cost." con
riferimento alla posizione delle parti nell'esercizio dei propri
diritti, dovrebbe necessariamente prevedere l'estensione dell'appello
avverso i provvedimenti in materia di sequestro conservativo a favore
di tutte le parti del processo.
Considerato - per quanto concerne la censura relativa alla dedotta
sperequazione tra la posizione dell'imputato, cui è riconosciuta la
facoltà di proporre reclamo avverso l'ordinanza che dispone il
sequestro conservativo, e quella del pubblico ministero, privo del
potere di impugnare il provvedimento di diniego della misura
cautelare - questa Corte ha avuto occasione di affermare in via
generale che la diversità dei poteri spettanti in materia di
impugnazioni all'imputato e al pubblico ministero è giustificata
dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt.
24 e 112 della Costituzione (sentenza n. 98 del 1994); che il potere
di impugnazione del pubblico ministero non costituisce
estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio
dell'azione penale (sentenza n. 280 del 1995); che il principio della
parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità
tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato
(sentenza n. 363 del 1991, con particolare riferimento alla mancata
previsione dei poteri di impugnazione in capo al pubblico ministero);
che la peculiarità della posizione del pubblico ministero e la
piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello
civile rendono ininfluente il richiamo alla sentenza n. 253 del 1994,
in quanto il difetto di simmetria tra istituti in qualche modo
analoghi dell'uno e dell'altro procedimento non costituisce, di per
sé, indice di irragionevolezza o di violazione del principio di
eguaglianza (v. da ultimo sentenze n. 326 del 1997 e nn. 51 e 53 del
1998);
che, infine, dal confronto tra la disciplina prevista dall'art.
322-bis cod. proc. pen., che riconosce sia all'imputato che al
pubblico ministero la facoltà di proporre appello contro le
ordinanze in materia di sequestro preventivo, e quella sottoposta a
scrutinio di legittimità costituzionale a causa della mancata
previsione in capo al pubblico ministero del potere di proporre
appello avverso il provvedimento di diniego del sequestro
conservativo, non può desumersi alcuna violazione dell'art. 24
Cost.: è infatti del tutto ragionevole e plausibile che l'art.
322-bis cod. proc. pen. riconosca il potere di impugnazione al
pubblico ministero, in quanto il sequestro preventivo persegue fini
pubblicistici volti alla prevenzione dei reati (v. sentenza n. 334
del 1994), mentre il sequestro conservativo di cui al primo comma
dell'art. 316 cod. proc. pen. è finalizzato alla soddisfazione di
interessi patrimoniali, sia pure facenti capo allo Stato;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 322-bis del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte