Ordinanza n. 426/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1,
del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi
procedimenti penali, dal giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Torino con ordinanza emessa il 30 ottobre 2000 e dal
giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona con
ordinanza emessa il 9 gennaio 2001, rispettivamente iscritte ai
nn. 142 e 155 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 448,
comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non
prevede che il giudice dell'udienza preliminare possa pronunciare
sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. anche in caso di
dissenso del pubblico ministero, se ritiene fondata la richiesta
dell'imputato di applicazione della pena;
che il giudice a quo - premesso che l'imputato ha formulato
richiesta di applicazione della pena e che il pubblico ministero ha
negato il proprio consenso - rileva che l'art. 448 cod. proc.
pen. prevede che la valutazione sulla fondatezza del dissenso del
pubblico ministero sia demandata al giudice del dibattimento, e che
soltanto quest'ultimo sarebbe legittimato, anche nella fase degli
atti preliminari al dibattimento e nonostante il dissenso del
pubblico ministero, ad applicare la pena chiesta dall'imputato;
che tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dalla legge
16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare non assolverebbe più
la mera funzione di "filtro contro le imputazioni azzardate", ma
costituisce il primo momento di una approfondita valutazione, estesa
anche a profili di merito, della fondatezza dell'ipotesi accusatoria
e "della sufficienza e idoneità degli elementi raccolti dal p.m.
nella fase delle indagini preliminari ad ottenere una pronuncia di
colpevolezza";
che tale riforma, pur avendo inciso profondamente sulla
funzione dell'udienza preliminare e sui poteri del giudice, anche
allo scopo di ridurre il numero dei processi da celebrare in sede
dibattimentale, avrebbe incomprensibilmente e irragionevolmente
lasciato inalterata la disciplina che preclude al giudice
dell'udienza preliminare, in caso di dissenso del pubblico ministero,
di valutare la proposta di patteggiamento davanti a lui formulata,
imponendogli di rimettere tale valutazione al giudice del
dibattimento, chiamato a decidere sulla base degli stessi atti
sottoposti all'esame del giudice dell'udienza preliminare;
che a parere del rimettente tale disciplina, precludendo al
giudice dell'udienza preliminare di pronunciare direttamente sentenza
di patteggiamento se ritiene fondata la richiesta dell'imputato e
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, sarebbe in
contrasto con l'art. 3 Cost;
che la disposizione censurata violerebbe anche il "principio
del buon andamento della pubblica amministrazione", in quanto impone
l'espletamento di adempimenti finalizzati all'instaurazione del
giudizio, impegna un'udienza dibattimentale e costringe alla
citazione dei testimoni, con un aggravio di costi e un appesantimento
della macchina giudiziaria assolutamente superflui;
che l'instaurazione di un'ulteriore, inutile, fase
processuale sarebbe infine in contrasto con il principio della
ragionevole durata del processo formulato dall'art. 111, secondo
comma, Cost;
che analoga questione è stata sollevata dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, con riferimento
che ad avviso del rimettente l'art. 448 cod. proc. pen., in
quanto non consente al giudice dell'udienza preliminare di effettuare
la medesima valutazione demandata al giudice del dibattimento in caso
di dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di patteggiamento
dell'imputato, comporterebbe una "capitis deminutio" del tutto
ingiustificata a fronte "dei poteri - e delle garanzie di terzietà -
che l'attuale ordinamento attribuisce al giudice dell'udienza
preliminare, già chiamato a decidere in relazione alle ipotesi di
applicazione pena e giudizio abbreviato";
che la disciplina censurata violerebbe, di conseguenza,
l'art. 111 Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del
processo, e l'art. 97 Cost., a causa dell'aggravio ingiustificato di
spese e dell'impegno di risorse della pubblica amministrazione;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
Considerato che i rimettenti dubitano della legittimità
costituzionale della disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 448 del
codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, ove il
pubblico ministero abbia negato il consenso alla richiesta di
patteggiamento avanzata dall'imputato in udienza preliminare, che la
valutazione sulla fondatezza della richiesta spetti esclusivamente al
giudice del dibattimento, che sarebbe legittimato ad applicare la
pena richiesta anche prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento, sulla base degli stessi atti sottoposti all'esame del
giudice dell'udienza preliminare, e non anche a tale giudice;
che le due ordinanze sollevano la medesima questione di
legittimità costituzionale e che deve pertanto essere disposta la
riunione dei relativi giudizi;
che in sostanza i rimettenti chiedono un'estensione della
portata del secondo periodo del comma 1 dell'art. 448 cod. proc.
pen., tale da consentire al giudice dell'udienza preliminare di
decidere sulla richiesta di applicazione della pena in caso di
dissenso del pubblico ministero, sul presupposto che la norma
censurata riconosca analogo potere al giudice del dibattimento prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento, a prescindere dal
consenso del pubblico ministero;
che la disciplina dettata dal secondo periodo del comma 1,
dell'art. 448 cod. proc. pen., nell'interpretazione datane dai
rimettenti - secondo cui al giudice del dibattimento, permanendo il
dissenso del pubblico ministero, sarebbe riconosciuto il potere di
accogliere la richiesta di patteggiamento in limine litis - si
porrebbe in contrasto con la struttura negoziale che caratterizza
l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, in
quanto verrebbe ad espropriare il pubblico ministero del suo potere
di concorrere, in condizioni di parità con l'imputato, alla scelta
del rito, e sacrificherebbe l'esercizio del suo diritto alla prova in
dibattimento (v. ordinanza n. 127 del 1993);
che è invece conforme all'essenza dell'istituto in esame che
il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado
il dissenso del pubblico ministero possa essere esercitato, ex
art. 448, comma 1, quarto periodo, cod. proc. pen., solo dopo la
chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di
valutare, in esito alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, se
le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate;
che tale interpretazione logico-sistematica non è in
contrasto con il tenore letterale della disposizione, che al secondo
periodo del comma 1 si limita a prevedere la facoltà dell'imputato
di rinnovare la richiesta di applicazione della pena prima
dell'apertura del dibattimento, mediante una formulazione che non
esclude che la richiesta debba essere corredata del consenso del
pubblico ministero, secondo quanto disposto in via generale
dall'art. 444 cod. proc. pen., cui rinvia il primo periodo del comma
1, dell'art. 448;
che anzi, a prescindere dal problema se sia ammissibile una
mera reiterazione della precedente richiesta, il termine "rinnovare"
sembra evocare il significato di "nuova richiesta", in ordine alla
quale non potrebbe, evidentemente, prescindersi dal consenso del
pubblico ministero, a pena di stravolgere la fisionomia dell'istituto
del "patteggiamento";
che tali considerazioni circa l'erroneità del presupposto
interpretativo assunto dai rimettenti come tertium comparationis si
riflettono sulla specifica questione oggetto del presente giudizio di
costituzionalità, già dichiarata manifestamente infondata durante
la vigenza della disciplina antecedente alle modifiche introdotte
dalla legge n. 479 del 1999 con ordinanza n. 488 del 1994, posto che
i maggiori poteri di integrazione probatoria e decisori riconosciuti
al giudice dell'udienza preliminare dalla legge n. 479 del 1999,
addotti dal rimettente a sostegno della questione, non esercitano
alcuna influenza sulla struttura negoziale del patteggiamento;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111
della Costituzione, dai Giudici dell'udienza preliminare dei
Tribunali di Torino e di Cremona, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte