Ordinanza n. 427/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54Riscossione imposte sul reddito
- art. 54d.P.R. 602/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 25
settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1986 dal
Pretore di Napoli-Barra nel procedimento civile vertente tra Galasso
Rosa e Esattoria Comunale di Napoli, iscritta al n. 4 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Galasso
Rosa, soggetto passivo di esecuzione esattoriale, il Pretore di
Napoli-Barra con ordinanza del 15 ottobre 1986 (reg. ord. n. 4 del
1987) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 54
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che affida solo all'Intendente di
finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva;
che ad avviso del Pretore la disposizione impugnata ledeva il
principio di eguaglianza ed il diritto alla tutela giurisdizionale,
di cui agli artt. 3, 24, 113 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che le questioni debbono essere dichiarate
manifestamente infondate in quanto sostanzialmente coincidenti con
quelle già decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, e con
numerosi altri provvedimenti, tra cui ultimamente le ordinanze n. 68
e n. 288 del 1986;
che con questi la Corte ha escluso la fondatezza delle questioni
nella considerazione che la garanzia cautelare non costituisce, alla
stregua delle norme costituzionali, una componente essenziale della
funzione giurisdizionale;
che la Corte ha altresì osservato come contro gli atti
esecutivi il contribuente sia tutelato, oltreché dal potere di
sospensione attribuito all'Intendente di finanza e dalla iscrizione
in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati,
anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle Commissioni
tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dal Pretore di
Napoli-Barra con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte