Ordinanza n. 427/1988
Altra decisione · depositata il 07/04/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile
1973 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di
Didoné Livio, iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 12
aprile 1973 (pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1987), ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, nella
parte in cui non consente la reiterazione della sospensione
condizionale della pena quando "anche la nuova condanna sia a pena
pecuniaria";
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrato in vigore il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99,
convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e che
l'art. 12 di tale decreto, nel sostituire l'intero testo dell'art.
164 del codice penale, ne ha innovato l'ultimo comma, stabilendo che
"il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la
sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con
quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non
superi i limiti stabiliti dall'art. 163";
e che, per giunta, questa Corte, con sentenza n. 95 del 1976, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo novellato del
comma suddetto "nella parte in cui non consente la concessione della
sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una
precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora
la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna
precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice
penale";
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua
delle vicende normative sopravvenute, la questione sollevata sia
tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte