Ordinanza n. 428/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 322, 322-bis
324 e 355 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 6 novembre 1997 dalla Corte di cassazione su ricorso
proposto dalla Cooperativa Tor Vergata di Roma, iscritta al n. 57 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che la Corte di cassazione, investita di un ricorso
avverso l'ordinanza di un tribunale del riesame che aveva dichiarato
inammissibile l'impugnazione proposta dalla persona offesa dal reato
contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di sequestro
preventivo, ha sollevato, su eccezione della persona offesa
ricorrente, questione di legittimità costituzionale degli artt. 322,
322-bis 324 e 355 del codice di procedura penale, nella parte in cui
tali norme non consentono all'offeso dal reato di impugnare il
provvedimento di rigetto del sequestro preventivo, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione;
che, a giudizio del rimettente, "in un sistema processuale che
tende a riconoscere alla persona offesa nel processo penale la
qualità di parte, assicurandogli il diritto a parteciparvi fin dalla
fase delle indagini preliminari" la mancata previsione del potere di
sollecitare il controllo del giudice sul provvedimento di rigetto del
sequestro preventivo determina una evidente disparità di trattamento
fra persona offesa e indagato (o imputato) e si pone, quindi, in
contrasto con il principio sancito nell'art. 3, primo comma, della
Costituzione;
che l'inoppugnabilità del provvedimento che respinge l'istanza
di sequestro preventivo violerebbe l'art. 24 Cost., in quanto una
distribuzione non omogenea dei mezzi di difesa condiziona
impropriamente a danno di una delle parti e a favore dell'altra
l'andamento e l'esito del processo;
che tale differenziata disciplina finirebbe per influire anche
sul convincimento del giudice, orientandolo in un senso piuttosto che
nell'altro, con conseguente violazione dell'art. 101 della
Costituzione.
Considerato che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.,
legittimato a richiedere il sequestro preventivo è esclusivamente il
pubblico ministero;
che questa Corte con l'ordinanza di manifesta infondatezza n.
334 del 1991 ha escluso che il difetto di legittimazione della
persona offesa querelante a richiedere il sequestro preventivo
integri una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale
sancito dall'art. 24 Cost., in considerazione della "evidente ratio
di prevenzione del reato" che connota la misura cautelare in esame e
della diversa natura dell'interesse, vantato dalla persona offesa dal
reato, alla cessazione della situazione di illecito; interesse che
per un verso non deve necessariamente trovare garanzia, anche
indiretta, negli strumenti del processo penale e per l'altro appare
sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili
nell'ambito del processo civile;
che la mancata previsione del potere della persona offesa dal
reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro
preventivo è una diretta conseguenza del difetto di legittimazione
di tale soggetto a richiedere la misura cautelare de qua, già
scrutinato da questa Corte;
che, dunque, per le ragioni espresse nell'ordinanza sopra
richiamata, la disciplina censurata non viola il diritto alla tutela
giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost., né gli artt. 3 e 101
Cost., attese le peculiari finalità che il legislatore
nell'esercizio della sua discrezionalità ha voluto attribuire al
sequestro preventivo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 322, 322-bis 324 e 355 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101
della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte