Corte costituzionale

Ordinanza n. 428/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 1341, secondo comma, e 1342, secondo comma, del codice

civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del

sistema italiano di diritto internazionale privato), promosso con

ordinanza emessa il 10 luglio 1999 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Palmieri Giuseppe e la Coscos

S.r.l., iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il giudice del Tribunale di Napoli, con ordinanza

del 10 luglio 1999, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione - questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo

comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995,

n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale

privato), nella parte in cui non richiede la specifica approvazione

per iscritto anche delle clausole che sanciscono deroghe alla

giurisdizione dell'autorità giudiziaria;

che, ad avviso del rimettente, le norme denunciate

contrasterebbero:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata

disparità di trattamento di dette clausole rispetto a quelle che

sanciscono deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (per le

quali sono invece richieste la forma scritta ad substantiam e la

specifica approvazione per iscritto, ove contenute in condizioni

generali di contratto od in un contratto concluso mediante moduli o

formulari predisposti dall'altro contraente), pur ricorrendo la

medesima esigenza di indurre il contraente, che non abbia predisposto

le condizioni generali di contratto, i moduli od i formulari, a

meditare sull'onerosità di una pattuizione che può costringerlo al

disagio di difendersi davanti ad un ufficio giudiziario privo di

elementi di collegamento con il rapporto dedotto in giudizio;

b) con l'art. 24 della Costituzione, per la compressione del

diritto di azione del contraente debole, costretto a difendersi

davanti ad un'autorità giudiziaria straniera, quale conseguenza di

una scelta non effettuata in piena consapevolezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della

sollevata questione: sotto il primo profilo, per la mancata

affermazione, da parte del giudice a quo, della propria giurisdizione

nel caso di accoglimento della questione; sotto il secondo profilo,

per l'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente, data

l'equivalenza delle espressioni impiegate - a proposito della forma

delle convenzioni di deroga della giurisdizione italiana - nel

vigente art. 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995 ("deroga [è]

provata per iscritto") e nell'abrogato art. 2 cod. proc. civ. ("la

deroga risulti da atto scritto").

Considerato preliminarmente che risulta dall'ordinanza di

rimessione sia che nel giudizio principale - promosso per ottenere il

risarcimento dei danni derivati dal ritardo nella riconsegna della

merce - è convenuto, oltre al vettore marittimo straniero ritenuto

dall'attore responsabile dei danni, anche il raccomandatario in

Italia di tale vettore; sia che il trasporto doveva essere eseguito

con destinazione della merce in Italia: elementi, questi, tali da

radicare la giurisdizione italiana (nell'ipotesi di invalidità della

censurata clausola di deroga della giurisdizione), ai sensi

dell'art. 3, comma 1, della legge n. 218 del 1995 (poiché il

convenuto, privo di residenza o domicilio nello Stato, ha in Italia

un rappresentante - il raccomandatario - autorizzato a stare in

giudizio, a norma degli artt. 77, secondo comma, cod. proc. civ. e

287 cod. nav.), nonché ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3

(poiché l'obbligazione dedotta in giudizio è stata e doveva essere

eseguita in Italia, tenuto conto del richiamo all'art. 5, n. 1, della

convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con la

legge 21 giugno 1971, n. 804, applicabile "anche allorché il

convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente,

quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di

applicazione della convenzione");

che, dunque, non ha fondamento l'eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale;

che, nel merito, in mancanza di diritto vivente sul punto, il

presupposto interpretativo da cui muove il rimettente (cioè

l'inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. alle clausole di

deroga della giurisdizione, a seguito dell'entrata in vigore

dell'art. 4 della legge n. 218 del 1995) non appare implausibile, ove

si tenga conto del dato testuale dell'art. 4 delle legge n. 218 del

1995 (che non richiede, per tali clausole, la forma scritta ad

validitatem ma solo ad probationem), e, insieme, del dato sistematico

costituito dall'art. 833 cod. proc. civ., quale introdotto

dall'art. 24 della legge 5 gennaio 1994, n. 25 (secondo cui la

clausola compromissoria per arbitrato internazionale contenuta in

condizioni generali di contratto oppure in moduli e formulari non è

soggetta all'approvazione specifica prevista dagli artt. 1341 e 1342

cod. civ.);

che, infatti, tali sopravvenute disposizioni alterano

profondamente il contesto normativo da cui muoveva l'interpretazione

estensiva dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., in base alla

quale - per la costante giurisprudenza di legittimità dell'epoca,

richiamata dal rimettente - le convenzioni di deroga alla competenza

giurisdizionale rientrano nelle vessatorie "deroghe alla competenza

dell'autorità giudiziaria", stante il perfetto parallelismo allora

esistente con le clausole vessatorie di compromesso arbitrale e data

la previsione della forma scritta ad substantiam per i patti di

deroga alla giurisdizione (così interpretato l'allora vigente art. 2

cod. proc. civ.);

che tale mutamento normativo, dunque, ispirato dall'esigenza

di favorire l'esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della

giurisdizione, limitando i requisiti formali richiesti, rende oggi

praticabile l'opposta opzione ermeneutica, intesa ad escludere dalla

portata precettiva degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le deroghe

convenzionali alla giurisdizione, ormai esaustivamente regolate,

quanto ai requisiti di forma, dal citato art. 4 della legge n. 218

del 1995: a nulla rilevando in contrario (date le già viste ragioni

sistematiche imposte dall'art. 833 cod. proc. civ.) la circostanza

della loro previsione in condizioni generali di contratto, in moduli

o formulari predisposti dall'altro contraente;

che le situazioni poste a raffronto - cioè la disciplina

delle convenzioni di deroga alla competenza dell'autorità

giudiziaria e quella delle convenzioni di deroga della giurisdizione

- sono palesemente disomogenee, perché, se nel primo caso rilevano

principalmente le esigenze di tutela del contraente più debole, nel

secondo caso entrano in gioco anche esigenze di carattere

internazionale, che il legislatore, nella sua discrezionalità, può

ben ritenere prevalenti;

che, in particolare, il legislatore del 1995 - nell'ambito di

una imponente tendenza alla "delocalizzazione" della giurisdizione,

manifestatasi (anche per ragioni di concorrenza commerciale) negli

usi del commercio internazionale, nella normativa pattizia

internazionale e negli ordinamenti sovranazionali - ha

dichiaratamente e legittimamente inteso favorire (come già

osservato) una più libera esplicazione dell'autonomia privata nella

scelta della giurisdizione; tanto più che la tutela del consumatore

(quale figura socialmente più rilevante di "contraente debole") è

specificamente assicurata, anche in materia di giurisdizione, da

altre norme di diritto interno (artt. 1469-bis e seguenti cod. civ.)

ed internazionale (v., ad es., la sezione 4 della citata convenzione

di Bruxelles del 27 settembre 1968);

che, pertanto, la diversità delle rationes legis impedisce,

all'evidenza, di configurare la denunciata disparità di trattamento;

che non è ravvisabile neppure la violazione del diritto di

difesa, il quale è assicurato nell'ambito della giurisdizione

prescelta, tenuto conto, da un lato, del principio di tendenziale

fungibilità delle giurisdizioni introdotto dall'art. 4 della legge

n. 218 del 1995, e, dall'altro, della già menzionata disciplina

speciale di tutela del consumatore (disciplina questa, peraltro, non

applicabile nel giudizio a quo vertente tra imprenditori in relazione

ad atti compiuti nell'esercizio delle loro imprese);

che la questione va quindi dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341,

secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2,

della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di

diritto internazionale privato), sollevata - in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione - dal giudice del tribunale di Napoli

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte