Ordinanza n. 428/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2Codice di procedura civile
- art. 77Codice di procedura civile
- art. 833Codice di procedura civile
- art. 287Codice della navigazione
- art. 5legge 804/1971
- art. 24legge 25/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 1341, secondo comma, e 1342, secondo comma, del codice
civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato), promosso con
ordinanza emessa il 10 luglio 1999 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Palmieri Giuseppe e la Coscos
S.r.l., iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il giudice del Tribunale di Napoli, con ordinanza
del 10 luglio 1999, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione - questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo
comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995,
n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato), nella parte in cui non richiede la specifica approvazione
per iscritto anche delle clausole che sanciscono deroghe alla
giurisdizione dell'autorità giudiziaria;
che, ad avviso del rimettente, le norme denunciate
contrasterebbero:
a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata
disparità di trattamento di dette clausole rispetto a quelle che
sanciscono deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (per le
quali sono invece richieste la forma scritta ad substantiam e la
specifica approvazione per iscritto, ove contenute in condizioni
generali di contratto od in un contratto concluso mediante moduli o
formulari predisposti dall'altro contraente), pur ricorrendo la
medesima esigenza di indurre il contraente, che non abbia predisposto
le condizioni generali di contratto, i moduli od i formulari, a
meditare sull'onerosità di una pattuizione che può costringerlo al
disagio di difendersi davanti ad un ufficio giudiziario privo di
elementi di collegamento con il rapporto dedotto in giudizio;
b) con l'art. 24 della Costituzione, per la compressione del
diritto di azione del contraente debole, costretto a difendersi
davanti ad un'autorità giudiziaria straniera, quale conseguenza di
una scelta non effettuata in piena consapevolezza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della
sollevata questione: sotto il primo profilo, per la mancata
affermazione, da parte del giudice a quo, della propria giurisdizione
nel caso di accoglimento della questione; sotto il secondo profilo,
per l'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente, data
l'equivalenza delle espressioni impiegate - a proposito della forma
delle convenzioni di deroga della giurisdizione italiana - nel
vigente art. 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995 ("deroga [è]
provata per iscritto") e nell'abrogato art. 2 cod. proc. civ. ("la
deroga risulti da atto scritto").
Considerato preliminarmente che risulta dall'ordinanza di
rimessione sia che nel giudizio principale - promosso per ottenere il
risarcimento dei danni derivati dal ritardo nella riconsegna della
merce - è convenuto, oltre al vettore marittimo straniero ritenuto
dall'attore responsabile dei danni, anche il raccomandatario in
Italia di tale vettore; sia che il trasporto doveva essere eseguito
con destinazione della merce in Italia: elementi, questi, tali da
radicare la giurisdizione italiana (nell'ipotesi di invalidità della
censurata clausola di deroga della giurisdizione), ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 218 del 1995 (poiché il
convenuto, privo di residenza o domicilio nello Stato, ha in Italia
un rappresentante - il raccomandatario - autorizzato a stare in
giudizio, a norma degli artt. 77, secondo comma, cod. proc. civ. e
287 cod. nav.), nonché ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3
(poiché l'obbligazione dedotta in giudizio è stata e doveva essere
eseguita in Italia, tenuto conto del richiamo all'art. 5, n. 1, della
convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con la
legge 21 giugno 1971, n. 804, applicabile "anche allorché il
convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente,
quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di
applicazione della convenzione");
che, dunque, non ha fondamento l'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale;
che, nel merito, in mancanza di diritto vivente sul punto, il
presupposto interpretativo da cui muove il rimettente (cioè
l'inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. alle clausole di
deroga della giurisdizione, a seguito dell'entrata in vigore
dell'art. 4 della legge n. 218 del 1995) non appare implausibile, ove
si tenga conto del dato testuale dell'art. 4 delle legge n. 218 del
1995 (che non richiede, per tali clausole, la forma scritta ad
validitatem ma solo ad probationem), e, insieme, del dato sistematico
costituito dall'art. 833 cod. proc. civ., quale introdotto
dall'art. 24 della legge 5 gennaio 1994, n. 25 (secondo cui la
clausola compromissoria per arbitrato internazionale contenuta in
condizioni generali di contratto oppure in moduli e formulari non è
soggetta all'approvazione specifica prevista dagli artt. 1341 e 1342
cod. civ.);
che, infatti, tali sopravvenute disposizioni alterano
profondamente il contesto normativo da cui muoveva l'interpretazione
estensiva dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., in base alla
quale - per la costante giurisprudenza di legittimità dell'epoca,
richiamata dal rimettente - le convenzioni di deroga alla competenza
giurisdizionale rientrano nelle vessatorie "deroghe alla competenza
dell'autorità giudiziaria", stante il perfetto parallelismo allora
esistente con le clausole vessatorie di compromesso arbitrale e data
la previsione della forma scritta ad substantiam per i patti di
deroga alla giurisdizione (così interpretato l'allora vigente art. 2
cod. proc. civ.);
che tale mutamento normativo, dunque, ispirato dall'esigenza
di favorire l'esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della
giurisdizione, limitando i requisiti formali richiesti, rende oggi
praticabile l'opposta opzione ermeneutica, intesa ad escludere dalla
portata precettiva degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le deroghe
convenzionali alla giurisdizione, ormai esaustivamente regolate,
quanto ai requisiti di forma, dal citato art. 4 della legge n. 218
del 1995: a nulla rilevando in contrario (date le già viste ragioni
sistematiche imposte dall'art. 833 cod. proc. civ.) la circostanza
della loro previsione in condizioni generali di contratto, in moduli
o formulari predisposti dall'altro contraente;
che le situazioni poste a raffronto - cioè la disciplina
delle convenzioni di deroga alla competenza dell'autorità
giudiziaria e quella delle convenzioni di deroga della giurisdizione
- sono palesemente disomogenee, perché, se nel primo caso rilevano
principalmente le esigenze di tutela del contraente più debole, nel
secondo caso entrano in gioco anche esigenze di carattere
internazionale, che il legislatore, nella sua discrezionalità, può
ben ritenere prevalenti;
che, in particolare, il legislatore del 1995 - nell'ambito di
una imponente tendenza alla "delocalizzazione" della giurisdizione,
manifestatasi (anche per ragioni di concorrenza commerciale) negli
usi del commercio internazionale, nella normativa pattizia
internazionale e negli ordinamenti sovranazionali - ha
dichiaratamente e legittimamente inteso favorire (come già
osservato) una più libera esplicazione dell'autonomia privata nella
scelta della giurisdizione; tanto più che la tutela del consumatore
(quale figura socialmente più rilevante di "contraente debole") è
specificamente assicurata, anche in materia di giurisdizione, da
altre norme di diritto interno (artt. 1469-bis e seguenti cod. civ.)
ed internazionale (v., ad es., la sezione 4 della citata convenzione
di Bruxelles del 27 settembre 1968);
che, pertanto, la diversità delle rationes legis impedisce,
all'evidenza, di configurare la denunciata disparità di trattamento;
che non è ravvisabile neppure la violazione del diritto di
difesa, il quale è assicurato nell'ambito della giurisdizione
prescelta, tenuto conto, da un lato, del principio di tendenziale
fungibilità delle giurisdizioni introdotto dall'art. 4 della legge
n. 218 del 1995, e, dall'altro, della già menzionata disciplina
speciale di tutela del consumatore (disciplina questa, peraltro, non
applicabile nel giudizio a quo vertente tra imprenditori in relazione
ad atti compiuti nell'esercizio delle loro imprese);
che la questione va quindi dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341,
secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2,
della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato), sollevata - in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione - dal giudice del tribunale di Napoli
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte