Corte costituzionale

Ordinanza n. 429/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 890/1982
  • art. 8legge 890/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della

legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e

di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti

giudiziari), promossi con ordinanze emesse il 3 settembre 1984 e il

18 luglio 1986 dal Giudice conciliatore di Genova, iscritte

rispettivamente al n. 1207 del registro ordinanze 1984 e al n. 733

del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica

n. 65- bis dell'anno 1985 e n. 59 prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Conciliatore di Genova, con ordinanze

rispettivamente emesse il 3 settembre 1984 (R.O. n. 1207/1984) nel

procedimento civile tra La Previdente e Comeglio Emilia, ed il 18

luglio 1986 (R.O. n. 733/1986) nel procedimento civile tra la Rapid

Service S.a.s. e la ditta Simpathi Pelle, dovendosi pronunciare sulla

contumacia dei convenuti, ai quali la citazione risultava notificata

a mezzo posta con le modalità previste per l'ipotesi di assenza del

destinatario, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità è

costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost., degli

artt. 7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di

atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la

notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevedono -

per l'eventualità di notifica a mezzo posta effettuata a persona

temporaneamente assente il deposito di una copia dell'atto presso un

pubblico ufficio, dove il destinatario possa, in qualsiasi momento,

ritirarlo, anche oltre il termine di dieci giorni previsto dalla

legge, e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data notizia

al destinatario dell'atto mediante raccomandata con ricevuta di

ritorno;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la

fondatezza della questione;

che i due giudizi, per l'identità della questione, vanno

riuniti;

Considerato che il giudice a quo sollecita, in sostanza,

l'apprestamento di una nuova disciplina della notifica a mezzo posta,

con riferimento all'ipotesi della temporanea assenza del

destinatario, suggerendo alcuni correttivi finalizzati ad assicurare

una miglior garanzia di effettiva conoscenza da parte del

destinatario;

che, tuttavia, quelli indicati sono, con tutta evidenza, solo

alcuni dei possibili correttivi in senso garantista della disciplina

denunciata, la cui concreta adozione resta riservata alle scelte

discrezionali del legislatore;

che, pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della

legge 20 novembre 1982, n. 890, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e

32 Cost., sollevata dal Conciliatore di Genova con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte