Ordinanza n. 429/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 890/1982
- art. 8legge 890/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della
legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e
di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), promossi con ordinanze emesse il 3 settembre 1984 e il
18 luglio 1986 dal Giudice conciliatore di Genova, iscritte
rispettivamente al n. 1207 del registro ordinanze 1984 e al n. 733
del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
n. 65- bis dell'anno 1985 e n. 59 prima serie speciale, dell'anno
1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Conciliatore di Genova, con ordinanze
rispettivamente emesse il 3 settembre 1984 (R.O. n. 1207/1984) nel
procedimento civile tra La Previdente e Comeglio Emilia, ed il 18
luglio 1986 (R.O. n. 733/1986) nel procedimento civile tra la Rapid
Service S.a.s. e la ditta Simpathi Pelle, dovendosi pronunciare sulla
contumacia dei convenuti, ai quali la citazione risultava notificata
a mezzo posta con le modalità previste per l'ipotesi di assenza del
destinatario, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità è
costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost., degli
artt. 7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevedono -
per l'eventualità di notifica a mezzo posta effettuata a persona
temporaneamente assente il deposito di una copia dell'atto presso un
pubblico ufficio, dove il destinatario possa, in qualsiasi momento,
ritirarlo, anche oltre il termine di dieci giorni previsto dalla
legge, e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data notizia
al destinatario dell'atto mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la
fondatezza della questione;
che i due giudizi, per l'identità della questione, vanno
riuniti;
Considerato che il giudice a quo sollecita, in sostanza,
l'apprestamento di una nuova disciplina della notifica a mezzo posta,
con riferimento all'ipotesi della temporanea assenza del
destinatario, suggerendo alcuni correttivi finalizzati ad assicurare
una miglior garanzia di effettiva conoscenza da parte del
destinatario;
che, tuttavia, quelli indicati sono, con tutta evidenza, solo
alcuni dei possibili correttivi in senso garantista della disciplina
denunciata, la cui concreta adozione resta riservata alle scelte
discrezionali del legislatore;
che, pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della
legge 20 novembre 1982, n. 890, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e
32 Cost., sollevata dal Conciliatore di Genova con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte