Ordinanza n. 429/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 22legge 319/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promossi con ordinanze emesse il 27 maggio 1994 dal Pretore
di Padova, il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena, il 13 maggio ed il
7 marzo 1994 dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio,
il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di
Vignola, il 20 giugno 1994 dal Pretore di Ravenna - Sezione
distaccata di Faenza, il 16 giugno 1994 dal Pretore di Pavia (n. 2
ordinanze), il 16 maggio 1994 dal Pretore di Reggio Emilia ed il 19
maggio 1994 dal Pretore di Piacenza, rispettivamente iscritte ai nn.
456, 491, 506, 507, 521, 522, 530, 531, 613 e 624 del registro
ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 35, 37, 38, 39, 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Padova con ordinanza del 27 maggio
1994, il Pretore di Modena con ordinanza del 3 maggio 1994, il Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, con ordinanze del 13
maggio e 7 marzo 1994, il Pretore di Modena - Sezione distaccata di
Vignola, con ordinanza del 3 maggio 1994, il Pretore di Ravenna -
Sezione distaccata di Faenza, con ordinanza del 20 giugno 1994, il
Pretore di Pavia con due ordinanze del 16 giugno 1994, il Pretore di
Reggio Emilia con ordinanza del 16 maggio 1994 e il Pretore di
Piacenza con ordinanza del 19 maggio 1994, hanno sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui
esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi relativamente al reato di cui all'art. 21 della legge
10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento);
Considerato che, sollevando le ordinanze l'identica questione, i
relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico
provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in
cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti
dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento)";
e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254
del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si
applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10
maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento)", sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Padova, dal Pretore di Modena, dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, dal Pretore di Modena
- Sezione distaccata di Vignola, dal Pretore di Ravenna - Sezione
distaccata di Faenza, dal Pretore di Pavia, dal Pretore di Reggio
Emilia e dal Pretore di Piacenza con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte