Ordinanza n. 429/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7
ottobre 1997 dal Tribunale di Trani sull'istanza di sequestro
conservativo proposta dall'A.I.M.A, iscritta al n. 107 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Trani, chiamato a decidere nella fase
predibattimentale sulla richiesta di sequestro conservativo avanzata
dalla parte civile, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 317, comma 1, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
che il Tribunale rimettente dubita della legittimità
costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui prevede che
l'ordinanza applicativa del sequestro conservativo sia emanata in
assenza di ogni forma di contraddittorio tra le parti dinanzi al
giudice competente ad emettere la misura cautelare, anteriore o
successivo all'emissione del provvedimento, diversamente da quanto
stabilito dall'art. 669-sexies del codice di procedura civile; ovvero
nella parte in cui, comunque, non limita l'ipotesi di emissione de
plano dell'ordinanza al caso in cui la convocazione dell'imputato
potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare,
analogamente a quanto stabilito dal comma 2 del citato art.
669-sexies;
che il rimettente rileva che nel procedimento per l'applicazione
del sequestro conservativo penale è inibita alla parte
potenzialmente destinataria del provvedimento, e cioè all'imputato,
la facoltà di interloquire preventivamente, anche quando in concreto
non ricorre alcun pericolo per l'attuazione del provvedimento
cautelare;
che, ad avviso del rimettente, sarebbe anche esclusa qualsiasi
forma di contraddittorio successivo dinanzi allo stesso giudice che
ha emanato l'ordinanza, il quale non può neppure tenere conto delle
deduzioni difensive dell'imputato per rivalutare la legittimità del
provvedimento da lui emanato, perché detto provvedimento è -
secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione - irrevocabile;
che tali preclusioni comporterebbero la violazione degli artt. 3
e 24 della Costituzione, perché l'imputato, che non ha la
possibilità di contraddire sulla richiesta di sequestro
conservativo:
sarebbe sostanzialmente privato della possibilità di difendersi
nel primo grado di giudizio;
sarebbe discriminato rispetto alla parte civile, a cui sono
assicurate, nell'ambito del processo penale, garanzie difensive sia
nella fase della decisione di prima istanza che in fase di
impugnazione, ed a cui è inoltre data la possibilità di scegliere
se agire cautelarmente in sede civile o in sede penale;
sarebbe inoltre discriminato rispetto a colui nei cui confronti
venga chiesto sequestro conservativo civile ex art. 669-sexies cod.
proc. civ., dal momento che in quella sede è prevista la previa
convocazione ed audizione del controinteressato e, nel caso di
concreto pericolo che il contraddittorio anticipato pregiudichi
l'attuazione del provvedimento, è comunque previsto un
contraddittorio differito dinanzi al giudice competente
all'emanazione del provvedimento cautelare, salvo, in ogni caso, il
reclamo ad altro giudice;
che, a parere del rimettente, la disposizione censurata
violerebbe anche l'art. 97 della Costituzione, perché, ove fosse
consentito al giudice che deve emettere il provvedimento di conoscere
con completezza le ragioni delle parti contrapposte, sarebbero
evitati sequestri illegittimi e sarebbe alleggerito il carico degli
uffici giudiziari competenti per le impugnazioni;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che - a prescindere dal rilievo che, contrariamente a
quanto sostiene il giudice rimettente, la revoca del sequestro
conservativo da parte del giudice che ha emesso il provvedimento è
ammessa da recenti pronunce della Corte di cassazione - la facoltà,
prevista dall'art. 318 cod. proc. pen., di proporre richiesta di
riesame anche nel merito, a norma dell'art. 324 cod. proc. pen.,
assicura all'imputato un ampio contraddittorio, ancorché differito;
che la natura di atti fisiologicamente "a sorpresa" delle misure
cautelari, quale è, appunto il sequestro conservativo penale, rende
non irragionevole la disciplina impugnata, in relazione all'esigenza
di salvaguardare l'imprevedibilità della misura stessa e tenuto
conto che le garanzie di difesa, attraverso l'instaurazione del
contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente
con la richiesta di riesame (in tema di inesigibilità del
contraddittorio anticipato nei procedimenti caratterizzati
dall'elemento della "sorpresa", allorché il recupero della
dialettica processuale è assicurato da strumenti di controllo
successivo, v., ex plurimis sentenza n. 63 del 1996);
che, come questa Corte ha molte volte ricordato (v. da ultimo
sentenze n. 326 del 1997 e nn. 51 e 53 del 1998), la piena autonomia
del sistema processuale penale rispetto a quello civile esclude che
il difetto di simmetria tra istituti in qualche misura analoghi
dell'uno o dell'altro procedimento sia, di per sé, indice di
irragionevolezza o di lesione al principio di uguaglianza;
che la disciplina del procedimento per l'applicazione del
sequestro conservativo civile non può, pertanto, essere assunta
quale tertium comparationis del procedimento incidentale per
l'applicazione del sequestro conservativo in sede penale;
che la non comparabilità dei due istituti è tanto più evidente
ove si consideri "che il credito" tutelato con "il sequestro
conservativo penale" discende dal fatto-reato e che la presa di
cognizione della sussistenza di tale credito trova la sua
consacrazione in un rapporto processuale di natura pubblicistica che
s'impernia nell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico
ministero (v. sentenza n. 26 del 1973, in relazione al sequestro
conservativo nel codice di procedura penale del 1930);
che, infine, come questa Corte ha costantemente affermato, l'art.
97 della Costituzione non è invocabile in relazione alla disciplina
del processo;
che la questione è, pertanto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 317, comma 1, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale di Trani, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte