Ordinanza n. 43/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 1766/1927
- art. 27r.d. 1255/1927
usata come parametro
citata
- art. 25legge 1766/1927
- art. 108legge 1766/1927
- art. 29legge 1766/1927
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo e
ultimo comma, e 29, comma secondo in relazione al primo, della legge 16
giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, promosso con
ordinanza emessa il 6 dicembre 1969 dalla Corte di appello di Palermo -
sezione speciale per gli usi civici - nel procedimento civile vertente
tra Gaudioso Felice e il Comune di Buccheri, iscritta al n. 3 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1973 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con l'ordinanza emessa il 6 dicembre 1969, pervenuta a
questa Corte il 5 gennaio 1971, la Corte di appello di Palermo, sezione
speciale per gli usi civici, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 27, commi primo e ultimo, e 29, comma
secondo, in rapporto al primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul
riordinamento degli usi civici, in riferimento agli artt. 108, comma
secondo, e 25 della Costituzione;
che nel presente giudizio nessuno si è costituito.
Considerato che la medesima questione, formulata su identici motivi
con ordinanze 27 marzo e 9 luglio 1969 della Corte di appello di Roma -
sezione speciale usi civici - è stata decisa da questa Corte con
sentenza n. 73 del 20 maggio 1970, emanata nelle more del presente
giudizio, la quale ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma,
della legge n. 1766 del 1927 - in quanto che la circoscrizione dei
Commissariati per gli usi civici fu stabilita con r.d. 16 giugno 1927,
n. 1255 - e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 29, comma secondo, della
stessa legge, in riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della
Costituzione;
che tale decisione vale a risolvere puntualmente la questione di
legittimità costituzionale ora riproposta senza che siano stati
adottati nuovi e diversi argomenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16
giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 25 e 108,
comma secondo, della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 29, comma secondo, della
stessa legge, sollevata con la indicata ordinanza, in riferimento agli
artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione, e già dichiarata
non fondata con sentenza n. 73 del 20 maggio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTI STA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONO - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte