Ordinanza n. 43/1978
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1978 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 431Codice di procedura civile
- art. 1legge 533/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431, primo e
secondo comma, del codice di procedura civile, modificato dalla legge
11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre
1975 dal pretore di Cento nel procedimento civile vertente tra Raif
Michael e la ditta GIACA Arti grafiche di Tassinari Giovanni, iscritta
al n. 173 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
ritenuto che l'ordinanza in epigrafe indicata ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 431, primo e secondo
comma, c.p.c. (nel testo risultante dall'art. 1 legge 11 agosto 1973,
n. 533), secondo cui le sentenze di primo grado a favore del lavoratore
per crediti di lavoro, sono ex lege provvisoriamente esecutive anche in
pendenza del termine per il deposito della motivazione, per asserito
contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione;
considerato che la questione è stata proposta nel corso di un
giudizio di primo grado;
che questa Corte, in casi del tutto corrispondenti, con sentenze 16
e 17 del 1977, ha dichiarato l'inammissibilità di siffatte questioni,
perché concernenti disposizioni che disciplinano l'esecuzione della
sentenza e pertanto non assumono rilevanza nel giudizio di primo grado;
che non risultano prospettati argomenti nuovi sul punto;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c. (nel testo
risultante dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
Cost., con l'ordinanza del pretore di Cento in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte