Ordinanza n. 43/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/02/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 74Costituzione
- art. 1-bisd.l. 12/1977
- art. 39legge 352/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore del referendum
abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12
(Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito
in legge 31 marzo 1977, n. 91, nei confronti del Presidente della
Repubblica, in relazione all'atto di promulgazione della legge 29
maggio 1982, n. 297, giudizio iscritto al n. 28 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli
artt. 1 e l - bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme per
l'applicazione dell'indennità di contingenza"), convertito con
modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, ha con ricorso
depositato nella Cancelleria della Corte il 5 giugno 1982 sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente della
Repubblica, in relazione all'atto con cui detto organo ha promulgato la
legge 29 maggio 1982, n. 297 (Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1982, n.
147);
che si assume la sussistenza dei requisiti prescritti per la
rituale instaurazione della prospettata controversia, e precisamente:
a) sotto il profilo soggettivo, si deduce la legittimazione dei
promotori del referendum a sollevare il conflitto e la legittimazione
passiva dell'organo, e potere dello Stato, nei confronti del quale il
ricorso è prodotto;
b) sotto il profilo oggettivo, si asserisce, poi, che la legge n.
297 del 1982 ha abrogato le disposizioni del d.l. 1 febbraio 1977, n.
12, nelle more della procedura referendaria riguardo ad esse promossa
dagli stessi ricorrenti, e che successivamente l'Uffico Centrale per il
referendum presso la Corte di Cassazione, ha - con ordinanza resa, ex
art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il 3 giugno 1982 -
dichiarato cessate le relative operazioni; si afferma altresì che la
sopravvenuta legge di abrogazione è stata emanata senza l'osservanza
delle regole costituzionali che garantirebbero il diritto di
emendamento, garantito, come corollario del diritto di iniziativa, a
ciascun membro delle Camere, anche in seno alle commissioni in sede
referente (artt. 71, primo comma e 72, primo comma, Cost.), mentre con
altro motivo di ricorso si delinea la violazione degli artt. 1 e 75
Cost., per avere il Governo posto la questione di fiducia sul disegno
della legge anzidetta, volto ad evitare la consultazione referendaria,
e così, si soggiunge, ad attrarre nel regime del rapporto fiduciario
deliberazioni che andavano invece riservate alla distinta sfera, in cui
opera, attraverso l'istituto dell'abrogazione popolare, il principio
della democrazia diretta; si assume di conseguenza illegittimo, e
lesivo degli interessi dei ricorrenti, l'impugnato atto promulgativo: e
così si configura il potere - dovere del Presidente della Repubblica
di "negare tale atto e di avvalersi della facoltà prevista dall'art.
74 della Costituzione", in rapporto ai pretesi vizi procedurali della
legge n. 297 del 1982, nonché "alla rottura costituzionale avviata con
la posizione della fiducia e concretatasi" con l'approvazione della
legge, alla quale avrebbe concorso "anche la promulgazione della legge
stessa";
ritenuto che alla Corte viene pertanto richiesto in via preliminare
di dichiarare ammissibile il prospettato conflitto e, in via
definitiva, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale,
della legge n. 297 del 1982 per violazione degli artt. 1, 71, 72 e 75
Cost., "di annullare l'atto di promulgazione della legge medesima ed i
successivi atti ed effetti che ad esso conseguano";
considerato che la Corte è chiamata in questa fase a deliberare
senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esiste
la materia di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza,
rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la
facoltà delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio,
anche su questo punto, istanze ed eccezioni; che secondo la
giurisprudenza della Corte occorre al riguardo esaminare se concorrano
i requisiti di ordine oggettivo e soggettivo prescritti dal primo comma
dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953: e cioè se il conflitto sorga
tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del
potere a cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di
attribuzioni, determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali;
considerato, in primo luogo, che dai ricorrenti non si deduce
alcuna carenza od incompetenza del potere legislativo con riguardo alle
statuizioni investite della richiesta del referendum, nemmeno
nell'ipotesi in cui, come qui accade, la consultazione referendaria sia
già stata indetta; né si prospettano altri argomenti, in base ai
quali possa comunque ritenersi che nella specie difettasse il potere di
promulgazione spettante al Presidente della Repubblica: si censura, se
mai, l'esercizio di tale potere, di fronte all'asserita infrazione
delle regole concernenti l'esame del disegno di legge in sede di
commissione referente, e alla "rottura costituzionale", che si
concreterebbe nella promulgazione del testo legislativo, in merito al
quale il Governo aveva - illegittimamente, si assume - posto la
questione di fiducia alla Camera dei Deputati;
considerato, poi, che con le testé richiamate deduzioni dei
ricorrenti non si prospettano comunque gli estremi di alcun conflitto
di attribuzione: si richiede invero alla Corte di annullare l'impugnato
atto promulgativo, previa dichiarazione d'incostituzionalità della
legge promulgata; senonché, l'eventuale adozione di una simile
pronunzia implicherebbe, evidentemente, il venir meno della legge,
insieme con il relativo atto di promulgazione;
che, per ciò stesso, non risulta sussistere alcun possibile
autonomo oggetto della controversia che andrebbe instaurata in questa
sede esclusivamente nei confronti del Presidente della Repubblica, e in
relazione all'atto con cui detto organo ha attestato l'avvenuta
perfezione della legge;
considerato, infine, che il ricorso in esame dovrebbe ritenersi
inammissibile, pur a voler ammettere che i promotori del referendum
abbiano in definitiva inteso di sollevare il conflitto nei riguardi del
potere legislativo, quindi non avverso l'autonomo atto di
promulgazione, bensì avverso la legge promulgata, in quanto perfetta
ed anzi già efficace: giacché, a tacer d'altro, la sfera, che i
ricorrenti assumono lesa, risulta invece tutelata, anche in
quest'ultimo caso, grazie all'apposito controllo esercitato - dopo
l'entrata in vigore della legge medesima - dall'Ufficio Centrale.
Spetta infatti a detto Ufficio stabilire, ex art. 39 della legge n. 352
del 1970, se il quesito già destinato al vaglio del corpo elettorale
possa - secondo i criteri altrove enunciati dalla Corte (sentenze nn.
68 e 69/1978 e 30 e 31/1980) - essere trasferito alla normativa
sopravvenuta nel corso della procedura referendaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte