Ordinanza n. 43/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 865/1971
- art. 37legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma primo, della legge della Regione Campania del 19 aprile 1977, n.
23 (Provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della legge 22
ottobre 1971, n. 865 - Designazione dell'organo regionale cui compete
l'esercizio delle funzioni di carattere amministrativo) e dell'art. 37,
comma secondo, della legge della Regione Campania del 31 ottobre 1978,
n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la
esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse,
snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli
Enti locali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 aprile 1980 dal Consiglio di Stato sul
ricorso proposto da Manfellotto Antonio ed altri contro Comune di
Sant'Anastasia ed altra iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 dell'anno
1981;
2) ordinanza emessa il 9 marzo 1982 dal TAR per la Campania sul
ricorso proposto da Conte Annabella contro Comune di Lacedonia ed altra
iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Tufano Ciro ed altri, e della
Regione Campania;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il Consiglio di Stato, con ordinanza 29 aprile 1980,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
legge della regione Campania 19 aprile 1977, n. 23 ("Provvedimenti
espropriativi di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 -
Designazione dell'organo regionale cui compete l'esercizio delle
funzioni di carattere amministrativo"), in riferimento agli artt. 117,
118 e 128 della Costituzione;
che con ordinanza 9 marzo 1982 il TAR per la Campania ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2 della
legge della regione Campania 19 aprile 1977, n. 23, nonché dell'art.
37, secondo comma, della legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51
("Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la
esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse,
snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli
enti locali"), in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della
Costituzione;
considerato che i giudizi così promossi possono essere riuniti,
avendo ad oggetto questioni analoghe.
Ritenuto che questione identica, sollevata riguardo all'art. 13
della legge della regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per
l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche") - il
quale contiene una disposizione simile a quelle dettate dalle norme ora
impugnate - è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del
1983;
considerato che non sono stati prospettati argomenti che possano
indurre ad una decisione diversa, riguardo alle norme in esame:
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge della regione Campania 19 aprile
1977, n. 23 (" Provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Designazione dell'organo regionale cui
compete l'esercizio di funzioni di carattere amministrativo") e
dell'art. 37, secondo comma, della legge della regione Campania 31
ottobre 1978, n. 51 ("Normativa regionale per la programmazione, il
finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico
interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e
attribuzioni agli enti locali"), sollevate con le ordinanze 29 aprile
1980 del Consiglio di Stato e 9 marzo 1982 del TAR per la Campania, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte