Ordinanza n. 43/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/02/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo
comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia
di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1993
dal pretore di Voghera nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Mario Zanlungo ed altri e la U.s.l. n. 79 di Voghera, iscritta al n.
369 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 marzo 1993 il pretore di
Voghera ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
che ad avviso del giudice a quo la norma censurata - stabilendo
che con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico
rapporto e che tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto
di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche
di natura convenzionale con lo stesso Servizio sanitario - violerebbe
gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto
di rilevanza ovvero infondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a
quo, né consente comunque di desumerla da una descrizione sia pure
sommaria della fattispecie oggetto del giudizio;
che conseguentemente la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 4, settimo comma, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal pretore di Voghera, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte