Ordinanza n. 43/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 169/1994
usata come parametro
citata
- art. 25d.P.R. 915/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo
comma, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 (Disposizioni in
materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o
di consumo in un processo produttivo o in un processo di
combustione), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal
Pretore di Verona, sezione distaccata di Legnago, nel procedimento
penale a carico di Luciano Spedo, iscritta al n. 423 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Luciano Spedo - imputato della contravvenzione prevista e punita
dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per
avere effettuato attività di trasporto di inerti destinati ad essere
riutilizzati nell'ambito di un cantiere senza l'autorizzazione
prevista dall'art. 6, lettera d), dello stesso decreto - il Pretore
di Verona, sezione distaccata di Legnago, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 (Disposizioni in materia di riutilizzo
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un
processo produttivo o in un processo di combustione);
che la norma denunciata stabilisce che non è punibile chiunque,
prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, ha commesso
un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del 1982 e successive
modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate
come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o
pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui, nei modi e nei casi
previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;
che, ad avviso del giudice rimettente, questa disposizione,
condizionando il venir meno della rilevanza penale del fatto,
disposto in via generale dal successivo quarto comma, al rispetto del
decreto ministeriale 26 gennaio 1990 ovvero di leggi regionali,
contrasterebbe con vari parametri costituzionali: con l'art. 25, in
quanto il principio di non ultrattività del precetto penale abrogato
esigerebbe che vadano esenti da pena tutte le condotte di smaltimento
dei rifiuti che, secondo il decreto-legge posteriore, non
costituiscono più reato; con l'art. 3, giacché diverse sono le
indicazioni contenute nel decreto ministeriale 26 gennaio 1990 (tra
l'altro annullato da questa Corte in sede di conflitto di
attribuzione con la sentenza n. 512 del 1990) rispetto agli
adempimenti prescritti dal decreto-legge; con l'art. 117, perché far
dipendere la non punibilità dei comportamenti di smaltimento delle
materie prime secondarie dall'osservanza di leggi regionali
violerebbe il principio di riserva di legge statale in materia
penale;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile o, comunque, non fondata;
Considerato che il decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 non è
stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla
sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107, serie generale, del 10
maggio 1994;
che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo ordinanze n. 426 e 322 del 1994), la questione di legittimità
costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 (Disposizioni in materia di riutilizzo
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un
processo produttivo o in un processo di combustione), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di
Verona, sezione distaccata di Legnago, con ordinanza emessa il 22
aprile 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte