Ordinanza n. 43/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/03/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.m. 8
settembre 1988, n. 484 (Approvazione del regolamento di servizio per
l'abbonamento telefonico), promosso con ordinanza emessa il 12
gennaio 1996 dal tribunale di Napoli, nel procedimento civile
vertente tra Ceccherini Francesca e la SIP S.p.A. (ora Telecom
S.p.A.), iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di costituzione della SIP S.p.A. (ora Telecom S.p.A.);
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 12
gennaio 1996 (pervenuta alla Corte il 17 febbraio 1997), ha sollevato
- in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 26
del d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (Approvazione del regolamento di
servizio per l'abbonamento telefonico), nella parte in cui, limitando
la responsabilità della SIP ad un indennizzo pari al doppio del
canone annuo, non prevede a carico della società un adeguato obbligo
di risarcimento per i danni conseguenti all'utente dall'omessa
inserzione del suo nominativo nell'elenco predetto;
che, a parere del giudice a quo, la denunciata limitazione di
responsabilità determinerebbe una ingiustificata disparità di
trattamento tra società ed utente, menomando altresì il diritto di
agire di questi;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la
Telecom S.p.A. (ex SIP), preliminarmente eccependo l'inammissibilità
della questione e chiedendo, nel merito, la declaratoria di
infondatezza;
Considerato che il giudice a quo si limita a censurare la sola
norma contenuta nel d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (modificato con
d.m. 13 febbraio 1995, n. 191), concernente l'approvazione del
regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, palesemente
insuscettibile, stante la sua natura regolamentare, di essere
sottoposta al sindacato di legittimità costituzionale (v. sentenza
n. 456 del 1994);
che la proposta questione è pertanto manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.m. 8 settembre 1988,
n. 484 (Approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento
telefonico), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
24, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte